Premessa – Tempi stretti per l’invio del prospetto informativo dei disabili. Infatti, il 31 gennaio 2015, salvo proroghe, scade il termine per la trasmissione del suddetto prospetto. Il modello, in particolare, deve essere inviato mediante i servizi informativi resi disponibili dai servizi competenti individuati dalle Regioni. Non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo i datori di lavoro che non hanno operato variazioni della situazione occupazionale.
L’adempimento – L’adempimento riguarda tutti i datori di lavoro (pubblici e privati), con almeno 15 dipendenti, i quali devono trasmettere il prospetto sulle assunzioni al 31 dicembre 2015. Tale documento deve contenere il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e il nominativo dei lavoratori computabili nella quota di riserva, eventuali posti di lavoro e mansioni disponibili per tale categoria di lavoratori. Si rammenta, inoltre, che il prospetto informativo è unico a livello nazionale e deve essere inviato compilato integralmente in tutte le sue parti con le specifiche modalità di trasmissione previste dal Ministero del Lavoro. Sono abilitati ad accedere ai servizi di invio del prospetto informativo: i datori di lavoro privati, enti economici pubblici, enti della P.A. in caso di invio diretto del prospetto; le agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro a svolgere attività di intermediazione del lavoro per l’invio del prospetto riguardante il personale dell’Agenzia; i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della L. n. 12/1979.
Base di computo – A tal proposito, la Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) ha modificato i criteri che stabiliscono la determinazione della base di computo della quota di riserva e le esclusioni di settore da effettuare ai fini dell’invio del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro obbligati. In particolare, la novità fondamentale consiste nella possibilità di inserire nella base di computo dei lavoratori disabili, tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi quindi i lavoratori a tempo determinato con contratto fino a 9 mesi. Mentre i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale sono considerati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto a tal proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto della contrattazione collettiva del settore. Non sono invece computabili: i lavoratori disabili occupati in ottemperanza alla Legge 68/1999; i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti; i lavoratori assunti con contratto di inserimento; i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore; i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività; i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assunti in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2000; i lavoratori a domicilio; i lavoratori che aderiscono al programma di emersione (articolo 1, comma 4-bis, della Legge 383/2001); gli apprendisti; i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro; i lavoratori assunti con contratto di reinserimento. A tal proposito, si ricorda che i servizi regionali per l’impiego saranno tenuti a comunicare alla D.T.L., anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, il mancato rispetto delle norme sulle assunzioni obbligatorie, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini dell’attivazione degli eventuali accertamenti.
Rettifiche – Il servizio informatico consente sia l'annullamento che la rettifica della comunicazione del prospetto informativo. In particolare, è possibile annullare l'invio in caso di errore o se l'adempimento non era dovuto, esclusivamente entro il termine previsto nell'anno nel quale si invia il modulo. Mentre l'invio di rettifiche è permesso, limitatamente ai dati che non influenzano il riconoscimento del dichiarante, dei lavoratori in forza ai sensi della L. n. 68/1999 e i dati che non influenzano il calcolo delle scoperture, entro 5 giorni dall'ultimo invio.
Sanzioni – In caso di tardivo o mancato invio del prospetto informativo, scatta una sanzione amministrativa, diffidabile, pari a 635,11 euro, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ritardo.
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