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Premessa – Con ilD.M. del 31 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52/2012, il M.L.P.S., di concerto con il M.E.F., ha ufficialmente decretato lo sblocco delle risorse finanziarie utiliper agevolare i datori di lavoro all’assunzione di lavoratori disoccupati, di cui all’art. 2, c. 131, 132, 134 e 151, della L. n. 191/2009 (Legge Finanziaria). In sostanza, il Governo, nel limite delle risorse finanziarie indicate, ha prorogato per l’anno 2011 una serie di interventi, finalizzati al reimpiego di soggetti disoccupati che versino in particolari situazioni. Si tratta di misure la cui operatività nell’anno 2011 era subordinata allemodalità attuative che sarebbero state definite con apposito decreto interministeriale che doveva tener conto, tra l’altro, del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi nell’anno precedente.
Agevolazioni per i lavoratori – Il D.M. in questione contiene importanti agevolazioni sia per i lavoratori che per i datori di lavoro. Per i primi il beneficio consiste:
- nel limite di € 3.182.727, nella possibilità di computare i periodi di co.co.co., anche a progetto, per un massimo di tredici settimane, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto all’indennità disoccupazione con requisiti normali;
- nel limite di € 60.000, nella possibilità di accreditare la contribuzione figurativa, fino alla maturazione del diritto alla pensione, ai beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, con almeno 35 anni di contributi qualora accettino un'offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.
Agevolazioni per i datori di lavoro –Per quanto riguarda i datori di lavoro,le agevolazioni consistono:
- nel limite di € 3.600.000, nell'assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
- nel limite di € 80.000, nell'assunzione o il mantenimento in servizio di lavoratori che abbiano almeno 35 anni di contributi, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;
- nel limite di € 3.100.000, nell'assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.
I soggetti ammessi – Sono ammessi ai benefici su citati, tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative che stipulino con il socio un contratto di lavoro subordinato, purché: siano in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi; osservino le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori; applichino gli accordi e i CCNL, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.