Premessa – Semaforo verde per il bonus disoccupati. Infatti, i datori di lavoro che assumono soggetti titolari di ASpI, mediante contratto a tempo pieno e indeterminato, hanno diritto al 50% dell’indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore. Il nuovo incentivo è rilevabile all’interno dell’art. 7, c. 5, lett. b) del D.L. n. 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro). A darne notizia è l’INPS con la circolare n. 175/2013 chiarendo che il recupero mensile del bonus potrà essere posto a conguaglio nel flusso Uniemens.
I destinatari – L’agevolazione è rivolta alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell’indennità ASpI, ma può riferirsi anche a lavoratori che siano destinatari dell’ASpI, cioè a soggetti che - avendo inoltrato istanza di concessione - abbiano titolo alla prestazione, ma non l’abbiano ancora percepita. È possibile includere altresì le trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpI, a cui sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.
I beneficiari - Possono usufruirne invece: tutti i datori di lavoro; le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, Legge n. 142/2001 e successive modificazioni e le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.
La misura – Come precisato in premessa, l’incentivo è pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASpI cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto. Esso spetta sotto forma di contributo mensile e solo per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore. Se il lavoratore è stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera; in presenza di giornate non retribuite (per eventi quali, ad es., astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.), invece l'importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti. Al riguardo, l’INPS tiene a precisare che la somma a credito dell'azienda non potrà comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno, comprendendovi anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota. Il diritto dell'azienda a percepire il bonus cessa, in ogni caso, dalla data in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
Il cumulo – Infine, l’INPS tiene a precisare che l’incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente, ma non con altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.
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