30 settembre 2013

Divieto di cumulo. Dichiarazione dei redditi autonomi in scadenza

Entro il 30 settembre 2013 i titolari di pensioni dovranno comunicare all’INPS i redditi di lavoro autonomi, ai fini del divieto di cumulo parziale
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Importante adempimento in scadenza per i pensionati soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Infatti, oggi scade il termine per la dichiarazione dei redditi 2012, riferiti ai redditi da lavoro autonomo conseguiti l’anno scorso. A ricordarlo è l’INPS con il messaggio n. 15256/2013, fornendo utili chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi appena citati.

La normativa – L’adempimento trae origine dall’art. 10 del D.Lgs. n. 503/1992 il quale, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione siano tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

Soggetti esclusi – Restano esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994; i titolari di pensione di vecchiaia; i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro; i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro; i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Soggetti interessati – Tutti gli altri soggetti che non si trovano nelle condizioni su citate sono tenuti a effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2012 entro il 30 settembre 2013, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRPEF. Al riguardo, l’INPS chiarisce quanto segue: le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo FPLD relativo al corrispondente anno; i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione; i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione.

Redditi da dichiarare – Quanto ai redditi da lavoro autonomo da inserire nella dichiarazione, l’INPS rammenta che questi ultimi devono essere considerati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali; mentre il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Presentazione della dichiarazione – Passando alle modalità di presentazione, i soggetti interessati sono stati già informati dell’adempimento in questione mediante il c.d. “bustone”. Coloro che non avessero ricevuto la richiesta possono scaricare il modulo “503 AUT” sul sito dell’INPS (www.inps.it) dalla sezione “MODULI”, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede competente.

Regime sanzionatorio - Sul versante sanzionatorio, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

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