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La data spartiacque a decorrere dalla quale è possibile distinguere se fare riferimento alla nuova ovvero alla vecchia disciplina in merito all’approvazione dei programmi di CIGO, è il 29 gennaio 2016. Quindi, per le domande presentate a decorrere dalla predetta data, non corredate dalla relazione tecnica – ora resa obbligatoria nelle forme previste dal D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016 - le aziende dovranno procedere all’integrazione documentale. Mentre per le domande presentate prima del 29 giugno, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria, dovranno osservare i criteri di esame ed a chiedere l’esibizione della documentazione di corredo come nelle prassi amministrative presenti con il precedente procedimento concessorio, gestito dalle Commissioni Provinciali.
A chiarirlo è l’INPS con il Messaggio n. 2908/2016, il quale fornisce le prime indicazioni concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio dell’istruttoria dei programmi di CIGO.
CIGO – Il D.M. n. 95442 del 10 maggio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Decreto Legislativo n. 148/2015, ha definito i nuovi criteri per l’esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO).
I caratteri principali della riforma del procedimento di concessione possono essere così riassunti:
Esame delle domande – Per accedere alla CIGO, l’impresa dovrà redigere una relazione nella quale occorre indicare dettagliatamente:
Da notare che anche le richieste di proroga della domanda originaria deve essere accompagnata dalla relazione tecnica obbligatoria, poiché sono considerate comunque domande distinte e per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza.
L’INPS, per stabilire se l’impresa avrà diritto alla CIGO, valuterà la particolare congiuntura negativa riguardante la singola impresa ed eventualmente il contesto economico-produttivo in cui l’impresa opera, con riferimento all’epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e senza tenere conto delle circostanze sopravvenute durante il periodo per il quale è stata chiesta la CIGO.
Resta ferma la facoltà dell’INPS di poter richiedere all’impresa, entro 15gg dalla ricezione della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria. Le suddette comunicazioni con le aziende dovranno avvenire tramite PEC o cassetto bidirezionale.