Qualora il lavoratore richieda erroneamente l’accesso alla domanda di indennità di disoccupazione ASpI, al posto della domanda di mobilità ordinaria, la conversione della richiesta del trattamento è ritenuta utile solo se l’istanza viene inviata entro i termini decadenziali previsti per la presentazione della domanda di mobilità ordinaria.
Nel caso in cui, invece, la conversione della domanda richiesta riguardi il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, quest’ultima è ritenuta utile se prodotta entro il termine dei 24 mesi dalla data di licenziamento.
A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 1644 di ieri.
Domande erronee – La precisazione fornita dall’INPS si è resa necessaria a seguito di numerose richieste di trasformazione delle domande di indennità di disoccupazione ASpI in quelle di indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.
Lavoratori in mobilità – Un lavoratore si considera collocato in mobilità qualora si verifichino i seguenti elementi:
• comunicazione obbligatoria Unilav del licenziamento collettivo, inviata dai consulenti del lavoro per conto del datore di lavoro;
• lettera di licenziamento nella quale viene segnalato che lo stesso è avvenuto a seguito della procedura di mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223 del 1991;
• iscrizione nelle liste di mobilità approvata dalla Commissione Regionale per l’Impiego che può intervenire nei 68 giorni dal licenziamento.
Da ASpI in mobilità – Ciò detto, nel caso in cui il lavoratore presenti erroneamente una domanda di indennità di disoccupazione ASpI, in quanto licenziato a seguito della procedura di mobilità, la conversione dell’istanza da ASpI in mobilità è valida se la domanda viene inviata entro i termini decadenziali previsti per la presentazione della domanda di mobilità ordinaria.
Da ASpI in trattamento edile – Differente è il discorso se il lavoratore è destinatario di un trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia e presenta invece domanda per l’ASpI o mobilità ordinaria. In tal caso, l’esplicita richiesta di conversione nel citato trattamento speciale si verifica se la richiesta viene prodotta entro il termine dei 24 mesi dalla data di licenziamento.
Infine, l’INPS tiene a precisare che nel caso di reiezione delle domande di indennità di mobilità gli operatori, oltre al motivo della reiezione dovranno inserire la seguente nota in calce, con la quale si offre l’opportunità di trasformare la domanda di mobilità in quella di indennità di disoccupazione ASpI: “
Essendo stati riscontrati tutti i requisiti e le condizioni per il riconoscimento del diritto dell’indennità di disoccupazione ASpI, la invitiamo ad esprimere la volontà di trasformare la domanda di mobilità presentata il […] in domanda di disoccupazione ASpI”.