Premessa – Importante novità per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze personale domestico. Infatti, nei giorni scorsi è stata rilasciata, nell’ambito del “Portale dei Pagamenti”, la funzione per il pagamento dei contributi relativi ai periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i rapporti di lavoro domestico cessati. In particolare, la comunicazione obbligatoria di cessazione deve essere effettuata online prima di accedere al “Portale dei Pagamenti”, e comunque entro 5 giorni dall’evento. A comunicarlo è l’INPS con il messaggio n. 13156/2013.
La comunicazione - La comunicazione obbligatoria può avvenire in due modi differenti:
- attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it), seguendo il percorso “Servizi Online” -> “Per tipologia di utente” -> “Cittadino” -> “Lavoratori Domestici” -> “Variazione rapporto di lavoro”;
- mediante il Contact Center Multicanale raggiungibile al numero 803 164 da rete fissa ed al numero 06.164.164 da rete mobile.
I professionisti abilitati e le associazioni datoriali possono accedere al servizio di variazione del rapporto di lavoro per comunicare la cessazione seguendo gli usuali percorsi loro riservati. In particolare, la nuova funzione è disponibile accedendo al “Portale dei Pagamenti”, sezione “Lavoratori”.
Termini di versamento – Quanto ai termini di versamento dei contributi dovuti in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’INPS rammenta che il pagamento deve essere effettuato entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione del medesimo.
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