17 luglio 2013

Durc. Addio all’emissione cartacea

Dal prossimo 2 settembre, Inps, Inail e casse edili dovranno dire ufficialmente addio al Durc cartaceo
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Stop alla richiesta ed emissione del Durc su carta. La data spartiacque è fissata per giorno 2 settembre 2013, che porrà dunque la parola fine per le casse edili, INPS e INAIL sull’emissione del prezioso documento su carta. Infatti, sia l’emissione che la richiesta dovranno essere effettuate via Pec, la quale dovrà essere indicata dalle imprese richiedenti all’atto della domanda stessa. Da notare che le imprese potranno avvalersi dell’aiuto dei professionisti, e indicare il loro indirizzo Pec e non il proprio. A darne notizia è il CNCE con la nota n. 521/2013, che adotta le novità derivanti dalla manovra di semplificazione al Durc introdotta dal D.L. n. 69/2013 (c.d. “decreto del fare”).

Decreto del fare – Tra le semplificazioni introdotte in merito al rilascio del documento di regolarità contributiva, il “decreto del fare” ha confermato innanzitutto l’obbligo per stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori di acquisire d’ufficio il Durc, con specifico riferimento al pagamento dei lavori all’impresa affidataria e alle subappaltatrici. Convalidato, inoltre, l’intervento suppletivo di stazioni appaltanti e altri enti aggiudicatori con il pagamento diretto agli enti di previdenza e alla cassa edile in quelle circostanze in cui il Durc, richiesto per stati di avanzamento lavori, indica inadempimenti contributivi. Altra novità importante evidenziata nella nota in commento, è il periodo di durata del Durc; infatti, ora la validità è di 180 giorni dall'emissione e ne consente l'utilizzo, nello stesso periodo, anche per finalità diverse. Tuttavia, secondo la CNCE, la maggiore innovazione riguarda l'obbligo per le stazioni appaltanti di acquisire il Durc, dopo la stipula del contratto, ogni 180 giorni e di utilizzarlo per pagare i sal (stato avanzamento lavori) che ricadono nel periodo di validità di ciascun documento.

Pec – Quanto alle modalità di emissione e richiesta viene specificato che, a decorrere dal 2 settembre 2013, la Pec sarà l’unico canale per il rilascio del Durc. Al riguardo, la CNCE precisa che l'obbligo riguarda le richieste non solo presentate da stazioni appaltanti, enti aggiudicatori o Soa, ma anche quelle delle imprese, con la particolarità che a queste ultime è data facoltà di indicare il loro indirizzo Pec oppure quello del consulente. Infine, viene chiarito che l’eventuale esigenza di trasmettere di nuovo il Durc ricevuto via Pec dall’impresa verso categorie di destinatari non tenuti all’utilizzo di questo strumento, come ad esempio committenti privati o amministrazioni di Paesi esteri, viene soddisfatta attraverso la concessione della possibilità di stampare il documento allegato alla mail certificata. L’apposizione sul Durc del c.d. “glifo”, infatti, ossia il contrassegno generato elettronicamente, permette di garantire la provenienza e la rispondenza all’originale della versione cartacea del documento.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy