Premessa – La recente conversione in legge del Jobs act (D.L. n. 34/2014), oltre a introdurre importanti novità in tema di flessibilità in entrata (contratto a termine e apprendistato), ha previsto anche delle semplificazioni in materia di Durc. Le novità infatti vanno verso una sburocratizzazione del documento unico di regolarità contributiva, trasformandolo in versione telematica. Quindi, fermo restando la validità di quattro mesi, il Durc si potrà ora scaricare da internet. E non solo. Le imprese, prive di regolarità contributiva, potranno ricevere comunque le agevolazioni. In tal caso, però, prima di ricevere i benefici le aziende sconteranno le scoperture contributive.
Regolarità contributiva – Il documento unico di regolarità contributiva è un certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. La regolarità contributiva, in particolare, serve in diversi casi: appalti, lavori edili, benefici contributivi, ecc.
Intervento sostitutivo – Altra precisazione importante da fare in materia di Durc riguarda il c.d. “intervento sostitutivo”. Esso è disciplinato dalla L. n. 98/2013 (conversione del D.L. n. 69/2013), la quale ha previsto che alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della Legge n. 266/2005 (cioè i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione d'investimenti), da parte di pubbliche amministrazioni, per le quali è prevista l'acquisizione del Durc, si applicano in quanto compatibili le previsione del comma 3 dell'art. 31 della stessa legge. Tale normativa, in particolare, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di trattenere dal pagamento da fare a un'impresa non in regolarità contributiva, l'importo corrispondente alle inadempienze evidenziate dal Durc. In altri termini è previsto che in presenza di un Durc negativo con irregolarità nei versamenti dovuti a Inail, Inps o casse edili, le stazioni appaltanti si sostituiscano all'impresa debitrice (appaltatrice o subappaltatrice avente) e procedano a pagare, in tutto o in parte, il debito contributivo (a Inps, Inail o casse edili) trattenendo il relativo importo dal corrispettivo dovuto in forza dell'appalto.
Le novità – Le novità introdotte dal Jobs act si pongono proprio nell’ambito delle suddette norme. Dal 21 marzo 2014, infatti, si è reso obbligatorio il possesso del Durc a tutte le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziarie e vantaggi economici di qualunque genere, compresi benefici e sovvenzioni Ue per la realizzazione d'investimenti. Stesso obbligo vale nei casi di intervento sostitutivo. Al riguardo, si rammenta come in presenza di un Durc negativo l’azienda avesse diritto a incentivi solo per un mese ovvero, in caso di Durc positivo, per 4 mesi. Tuttavia, in alcuni casi le aziende non venivano neanche ammesse ai bandi per l’assegnazione delle agevolazioni. Ora, l’impresa anche in presenza di Durc negativo è sempre ammessa agli incentivi, sempreché si coprano scoperture contributive.