1 luglio 2015

Durc. Da oggi diventa telematico

Prende il via la nuova procedura di rilascio del Durc: basta il codice fiscale del soggetto da verificare

Autore: Redazione Fiscal Focus
È rivoluzione per il documento unico che attesta la regolarità contributiva. Da oggi, infatti, basterà un click per avere il prezioso documento in formato pdf in tempo reale. La richiesta, che avverrà semplicemente mediante l’inserimento del codice fiscale, potrà essere effettuata direttamente dall’impresa (o da un suo delegato) sui portali di INPS, INAIL e delle Casse edili. L’obiettivo della semplificazione è quello di contribuire a rendere meno tortuosa la vita delle imprese italiane, facendo loro risparmiare tempo e denaro.

La novità, in realtà, trae origine dall’art. 4 del D.L. n. 34/2014, recante l’obiettivo di introdurre una procedura informatizzata mediante la quale conseguire la "smaterializzazione" del Durc, al fine di ridurre i tempi attualmente connessi alla richiesta e al rilascio del documento di regolarità contributiva. Infatti, con il suddetto disposto normativo viene definitivamente superato l’ormai vecchio sistema che impone alle imprese ripetuti adempimenti burocratici per ottenere il Durc.

Nuovo iter - La richiesta del Durc, che avviene semplicemente mediante l’inserimento del codice fiscale, potrà essere effettuata direttamente dall’impresa (o da un suo delegato) sui portali di INPS, INAIL e delle Casse edili. In particolare, la verifica della regolarità contributiva è attivata esclusivamente ai soggetti in possesso di specifiche credenziali, tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili. A tal fine, l’azienda può avvalersi: di un consulente del lavoro; di uno dei soggetti individuati all'art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 ovvero di altri soggetti abilitati da norme speciali.

A tal proposito, è necessario ricordare che l’accesso non avviene più da www.sportellounicoprevidenziale.it ma dai servizi on line resi disponibili dagli enti (“Durc On Line”), all’interno dei quali è possibile scegliere una delle seguenti tre funzionalità: “Consultazione Regolarità”; “Lista Richieste” e “Richieste Regolarità”.

Nell'ipotesi di cause ostative al rilascio, evidenziate automaticamente dalla procedura, quali l’assenza delle denunce obbligatorie o la presenza di debiti, è necessario l’intervento dell’ente per il quale sono evidenziate le anomalie.

Ambito soggettivo - I soggetti abilitati alla nuova procedura telematica sono:
• le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, gli altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. b) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
• gli Organismi di attestazione SOA;
• le Amministrazioni Pubbliche concedenti;
• le Amministrazioni Pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
• le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.

Scostamento non grave – Come stabilito dall’art. 3, co. 3 del D.M. 30 gennaio 2015, la regolarità sussiste anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150 comprensivi di eventuali accessori di legge.

Ai fini INAIL, quindi, si può verificare che ci sia regolarità anche in presenza di:
• € 150 di rispetto al totale insoluto dei premi ordinari ex art. 41 T.U. relativi alle polizze dipendenti con lavorazioni classificate alle voci di cui alle attuali tariffe industria, artigianato, terziario, altre attività e ai premi speciali determinati ex art. 42 T.U. (artigiani, frantoi, ecc.);
• € 150 riferite ai premi speciali per sostanze radioattive e apparecchi rx;
• € 150 riferite alla gestione navigazione.

A tal proposito, va specificato che l’importo di 150 euro, comprensivo di eventuali accessori di legge, deve intendersi “cristallizzato” al momento dell’effettuazione della verifica automatizzata con riguardo all’esito di regolarità contributiva definito per ogni gestione nella quale l’omissione fino alla predetta data è rilevata.

Certificato e validità - L’esito positivo della verifica di regolarità genera un documento in formato pdf non modificabile avente i seguenti contenuti minimi:
• la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
• l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
• la dichiarazione di regolarità;
• il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

Il DURC ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet. L’applicazione che consente la consultazione del Documento già prodotto e ancora in corso di validità registrerà i dati del soggetto che l'ha richiesta anche ai fini dell’estrazione del medesimo Documento.

Casi di esclusione - In via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del DURC alcune tipologie di richieste, per le quali non è possibile effettuare le verifiche con modalità automatizzate. In particolare, stiamo parlando:
• del DURC in presenza di certificazione dei crediti rilasciati ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, D.L. 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 94/2012;
• del DURC per pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012;
• del DURC richiesti ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a) del D.M. 29.8.2012;
• del DURC in applicazione dell’art. 10 del DPCM 4 febbraio 2013.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy