6 febbraio 2013

Durc. Il socio inadempiente non blocca il rilascio

I debiti previdenziali dei soci non possono bloccare l’emissione del Durc

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 2/2013, ha affermato che nell'ambito della verifica della regolarità contributiva delle società di capitali non rileva la posizione contributiva dei singoli soci, con la conseguenza che le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti contributivi riguardanti gli stessi non possono incidere sul rilascio del Durc (documento unico di regolarità contributiva).

Il quesito – Il CNO dei Consulenti de Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere se, in caso di richiesta di un DURC che preveda la verifica della posizione ai fini degli obblighi contributivi previdenziali nei confronti dell’INPS di una società di capitali, la stessa debba essere effettuata anche sulla posizione personale dei singoli soci e, in tal caso, in presenza di eventuali pregresse irregolarità contributive, se debba essere negata la regolarità contributiva della società.

Società di capitali e Durc – In via preliminare il Ministero del Lavoro individua gli adempimenti e le verifiche da espletare in fase di rilascio del DURC in relazione alle diverse tipologie di imprese richiedenti. In particolare, in merito alle società di capitali, trattandosi di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale “perfetta”, quindi dalla separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci, il controllo di regolarità nei versamenti contributivi deve essere effettuato sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e dai committenti/associanti che occupano lavoratori con rapporti di co.co.co., resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Ciò in considerazione del fatto che, nelle società di capitali, l’irregolarità della posizione contributiva personale dei singoli soci non può rilevare ai fini dell’accertamento dell’irregolarità delle stesse società che, in ragione del regime patrimoniale civilistico che le regola, non possono essere chiamate a rispondere delle irregolarità contributive riferibili ai medesimi soci. Pertanto, siccome le società di capitali rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti del proprio patrimonio, i crediti personali del socio non possono trovare soddisfazione sul patrimonio sociale.

Risposta al M.L.P.S. – Ciò detto, il Ministero del Lavoro chiarisce che la posizione dei soci non deve essere oggetto di verifica al fine del rilascio del Durc che sia richiesto per effettuare il controllo di regolarità della società di capitali nella quale la stessa posizione è rivestita. Tale verifica appare invece necessaria in caso di società di persone e in relazione al versamento contributivo dovuto dal socio sulla propria posizione. In conclusione, il M.L.P.S. ritiene che nell’ambito della verifica della regolarità contributiva delle società di capitali non rileva la posizione contributiva dei singoli soci, con la conseguenza che le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti contributivi riguardanti gli stessi non possono incidere sul rilascio del DURC.
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