Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 9152 di ieri, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di computo dei termini di rettifica segnalate dal preavviso di Durc interno negativo. In particolare, è stato precisato che qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo, l’attività di regolarizzazione s’intende utilmente effettuata purché intervenga al massimo entro il primo giorno successivo non festivo; il giorno di notifica non si computa. Facendo un esempio, in caso di preavviso notificato il 3 giugno 2014, l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione è mercoledì 18 giugno; mentre, qualora il preavviso venga notificato il 6 giugno 2014, poiché il quindicesimo giorno successivo al 6 giugno è sabato 21 giugno, l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione è lunedì 23 giugno 2014. Inoltre, qualora il datore di lavoro che - nonostante abbia regolarizzato la propria posizione entro il termine di scadenza - sia stato destinatario di un DURC interno negativo, potrà chiederne l’annullamento alla Sede, la quale provvederà a forzare a verde il semaforo rosso lucchettato, azzerando i corrispondenti addebiti con causale “art. 1, co. 1175, l. 296/2006”.
Mancato pagamento delle sanzioni – Nel prosieguo del messaggio, l’INPS afferma che la trasformazione del Durc interno da negativo in positivo è subordinato al pagamento, entro 15 giorni dal ricevimento del Durc interno negativo, delle relative sanzione. Siccome tale principio non era stato enunciato dall’Istituto previdenziale nei precedenti messaggi che hanno illustrato il nuovo sistema del Durc interno, i datori di lavoro – i quali abbiano versato nel termine assegnato dal preavviso i contributi, ma non anche le sanzioni - potranno effettuare il versamento del residuo debito a titolo di sanzioni entro l’11 dicembre 2014, al fine di ottenere l’annullamento del DURC interno negativo. I datori di lavoro che effettuano il versamento delle suddette sanzioni, dovranno informare la Sede e chiedere l’annullamento del DURC interno negativo. Tale adempimento potrà essere espletato avvalendosi della funzionalità “contatti” del Cassetto previdenziale e selezionando l’oggetto “Agevolazione contributiva – Durc interno (regolarità contributiva)”.La Sede, dal proprio canto, verificato il rispetto dei termini indicati, annullerà di conseguenza il DURC interno negativo, forzando a verde il corrispondente semaforo rosso lucchettato; la stessa procedura dovrà essere seguita – sempre dietro apposita richiesta del datore di lavoro - nell’ipotesi in cui i datori di lavoro abbiano versato le sanzioni nel periodo compreso tra la scadenza del termine assegnato nel preavviso di DURC interno negativo e il 26 novembre 2014 (data di pubblicazione del messaggio INPS).
Nuovi termini di preavviso – Infine, l’INPS stabilisce che in considerazione dei molteplici adempimenti in scadenza per la fine dell’anno, sia da parte delle strutture dell’Istituto che dei contribuenti, è rinviato al mese di gennaio 2015 il riavvio delle operazioni di spedizione dei preavvisi di DURC interno negativo.
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