Come annunciato nei giorni scorsi dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, il primo giugno scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.I. 30 gennaio 2015 (Lavoro-Economia), che prevede dal 1° luglio p.v. il rilascio del Durc in formato pdf in tempo reale. La richiesta del Durc, che avverrà semplicemente mediante l’inserimento del codice fiscale, potrà essere effettuata direttamente dall’impresa (o da un suo delegato) sui portali di INPS, INAIL e delle Casse edili. Quindi, grazie alla nuova procedura, dal 1° luglio 2015 ci sarà un solo Durc, rispetto ai quattro tipi oggi vigenti. La validità, invece, sarà fissa (120gg) e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell'ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell'edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da internet.
La semplificazione porterà importanti risparmi sia per le Amministrazioni ed i soggetti tenuti al rilascio del Durc sia per le imprese, le quali potranno contare su un risparmio complessivo annuo di 100milioni di euro.
Ambito soggettivo - I soggetti abilitati alla nuova procedura telematica sono:
• le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, gli atri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. b) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
• gli Organismi di attesta zione SOA;
• le amministrazioni pubbliche concedenti;
• le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445;
• l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
• le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.
Accertamento delle condizioni di regolarità - I pagamenti per i quali si chiede la verifica della regolarità in tempo reale, sono quelli dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
Durc irregolare - Qualora il sistema telematico rilevino un’irregolarità contributiva, l’INPS, l’INAIL e le Casse edili trasmettono via Pec all’interessato, o al professionista delegato (individuati dall’art. 1 della L. n. 12/1979), l’invito a sanare la posizione con indicazione analitica delle cause ostative al rilascio del Durc.
L'invito a regolarizzare produce importanti effetti, in quanto impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
In tal caso, l’interessato ha al massimo 15gg di tempo dalla notifica dell’invito per regolarizzare la propria posizione. Se anche questo termine esaurisce inutilmente, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
Modalità di verifica - La verifica della regolarità contributiva è attivata esclusivamente ai soggetti in possesso di specifiche credenziali, tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. A tal fine, l’azienda può avvalersi: da un consulente del lavoro; dai soggetti di cui all'art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.