10 giugno 2015

Durc online. I chiarimenti del MLPS

Vecchia disciplina per i Durc attivati prima dell’1 luglio 2015

Autore: Redazione Fiscal Focus
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 30 gennaio 2015, che disciplina la nuova procedura di rilascio del Durc online, sono giunte tempestivamente le prime indicazioni operative in merito da parte del Ministero del Welfare. Il Dicastero, nel riepilogare la normativa, ha espressamente chiarito che i Durc ottenuti prima dell’1 luglio 2015 (data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale) e in corso di validità, si potranno utilizzare nei casi e per i periodi di validità previsti dalla vecchia disciplina.
Inoltre, in questa prima fase di applicazione della nuova normativa, i soggetti terzi delegati dalle imprese, lavoratori autonomi, banche e intermediari finanziari resteranno comunque esclusi dalla possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva in attesa delle necessarie implementazioni informatiche. Esclusione, questa, che non opera per gli intermediari inquadrati nell’art. 1 della L. n. 12/1979, già abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale.

I chiarimenti sono stati forniti dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 19/2015.

Durc online
- La nuova procedura telematica trae origine dall’art. 4 del D.L. n. 34/2014, recante l’obiettivo di introdurre una procedura informatizzata mediante la quale conseguire la "smaterializzazione" del Durc, al fine di ridurre i tempi attualmente connessi alla richiesta e al rilascio del documento di regolarità contributiva. In pratica, con il suddetto disposto normativo viene definitivamente superato l’attuale sistema che impone alle imprese ripetuti adempimenti burocratici per ottenere il Durc.

In particolare, dal 1° luglio p.v. sarà possibile di poter ottenere il Durc in maniera telematica (in formato pdf) in tempo reale, senza che l’interessato attenda circa 30 giorni per il rilascio del documento come previsto dalla normativa vigente. La richiesta del Durc, che avverrà semplicemente mediante l’inserimento del codice fiscale, potrà essere effettuata direttamente dall’impresa (o da un suo delegato) sui portali di INPS, INAIL e delle Casse edili. Quindi, grazie alla nuova procedura, dalla suddetta data ci sarà un solo Durc, rispetto ai quattro tipi oggi vigenti. La validità sarà fissa (120gg) e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell'ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell'edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova.

Requisiti di regolarità - I pagamenti per i quali si chiede la verifica della regolarità in tempo reale, sono quelli dovuti:
• dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa;
• dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

La regolarità sussiste anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna gestione nella quale l'omissione che si è determinata risulti pari o inferiore ad € 150 comprensivi di eventuali accessori di legge.
Diversamente, non potranno essere considerate positive al rilascio del Durc quelle condotte omissive laddove il soggetto interessato - al quale sia stato spedito l’invito a regolarizzare - non abbia presentato le denunce contributive o le abbia presentate con importo pari a zero, ovvero con contenuto privo degli elementi necessari. In tal caso, infatti, il sistema riporterà così l’esito di irregolarità, specificando l’informazione dell’omissione con importo pari a zero.

Vecchia disciplina – Come precisato in premessa, i certificati di regolarità contributiva ottenuti prima dell’1 luglio 2015 possono essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità fissati dalla previgente disciplina.
Inoltre, in via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, si resta assoggetti alle previgenti modalità di rilascio il DURC richiesto in applicazione delle seguenti disposizioni:
• certificazione di crediti nei confronti delle P.A. (art. 13-bis, co. 5 del D.L. n. 52/2012);
• emissione fattura o richiesta equivalente di pagamento (art. 6, co. 11-ter del D.L. n. 35/2013);
• Procedura di emersione (art. 5, c. 2, lett. a del D.M. 29 agosto 2012;
• Procedura di esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel comune di L’Aquila e negli altri comuni del cratere (art. 10 del Dpcm 4 febbraio 2013).
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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