Il 3 luglio scorso si è tenuto un importante tavolo tecnico a Roma tra alcuni esponenti del CNDCEC e gli esperti dell’INPS sul nuovo meccanismo di rilascio del Durc online (Dol), entrato in vigore il 1° luglio 2015. Durante la videoconferenza live, i partecipanti all’evento hanno scrupolosamente illustrato gli aspetti salienti della normativa che regola questo nuovo meccanismo (D.M. 30 gennaio 2015) e le procedure tecniche per accedere sul portale telematico dell’Istituto previdenziale.
Sul punto, il direttore centrale dell’INPS, Gabriella Di Michele, ha annunciato che a partire dal 1° novembre 2015 verrà creata periodicamente una “white list” delle aziende virtuose, cui concedere benefici e agevolazioni contributive. In pratica, si creerà un un’unico punto di controllo delle regolarità (che sarà appunto il Durc online), mediante un’autointerrogazione da parte dell’Istituto stesso.
Ad accogliere positivamente il nuovo meccanismo del Durc online, è stato il consigliere nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Vito Jacono, il quale si è detto pronto a collaborare con l’INPS. Unica perplessità manifestata dal consigliere riguarda i tempi entro cui adempiere agli avvisi di irregolarità, sottolineando che “il periodo è micidiale per noi professionisti”.
Durc online - Si tratta di una vera e propria rivoluzione; dal 1° luglio scorso, infatti, basterà un click per avere il prezioso documento in formato pdf in tempo reale. La richiesta, che avverrà semplicemente mediante l’inserimento del codice fiscale (non matricola INPS), potrà essere effettuata direttamente dall’impresa (o da un suo delegato) sui portali di INPS, INAIL e delle Casse edili. L’obiettivo della semplificazione è quello di contribuire a rendere meno tortuosa la vita delle imprese italiane, facendo loro risparmiare tempo e denaro.
Quindi, l’accesso non avviene più mediante lo sportello unico previdenziale (SUP) ma dai servizi on line resi disponibili dagli enti (“Durc On Line”), all’interno dei quali è possibile scegliere una delle seguenti tre funzionalità: “Consultazione Regolarità”; “Lista Richieste” e “Richieste Regolarità”.
A tal proposito, è stato chiarito che la verifica della regolarità contributiva è attivata esclusivamente ai soggetti in possesso di specifiche credenziali, tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili. A tal fine, l’azienda può avvalersi: di un commercialista, di un consulente del lavoro; di uno dei soggetti individuati all'art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 ovvero di altri soggetti abilitati da norme speciali.
“Il Durc online dovrebbe essere disponibile in 45 secondi - ha evidenziato la Di Michele - ma siccome gli archivi possono essere disallineati nel caso in cui passino inutilmente questi secondi ci siam presi un tempo tecnico di 6 ore per l’invio. Seci sono invece problemi di irregolarità, se di scarsa valenza ci siamo impegnati a risolverli entro le 72 ore, al cui termine parte l’avviso di irregolarità”.
Durc irregolare - Infatti, qualora il sistema telematico rilevi l’irregolarità contributiva dell’azienda, l’INPS, l’INAIL e le Casse edili trasmettono via Pec all’interessato, o al professionista delegato (individuati dall’art. 1 della L. n. 12/1979), l’invito a sanare la posizione con indicazione analitica delle cause ostative al rilascio del Durc.
In tal caso, l’interessato ha al massimo 15gg di tempo dalla notifica dell’invito per regolarizzare la propria posizione. Se anche questo termine esaurisce inutilmente, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Sul punto, però, durante la videoconferenza si è lasciato intendere che anche se la regolarizzazione da parte dell’impresa avvenisse il 16esimo giorno dall’invito alla regolarizzazione, il Durc verrà comunque rilasciato.
Da rilevare che dalla data della richiesta di regolarizzazione, decorrono anche i 30gg entro cui l’intero procedimento deve concludersi. Inoltre, al fine di ottimizzare l’intero processo e considerando il carattere perentorio dei 30gg, gli esperti dell’INPS hanno affermato che la gestione dell’invito a regolarizzare, prodotto al momento dell’attivazione della verifica da parte della procedura di controllo automatizzato della regolarità, deve avvenire entro 72 ore (3 giorni dalla richiesta da cui ha avuto origine l’invito stesso.
Validità - Il Durc ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
Scostamento non grave – Come stabilito dall’art. 3, co. 3 del D.M. 30 gennaio 2015, la regolarità sussiste anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150 per tutti gli ambiti. In precedenza, invece, lo scostamento era di 100 euro solo nell’ambito degli appalti pubblici.
Al riguardo, è bene specificare che l’importo di 150 euro, comprensivo di eventuali accessori di legge, deve intendersi “cristallizzato” al momento dell’effettuazione della verifica automatizzata con riguardo all’esito di regolarità contributiva definito per ogni gestione nella quale l’omissione fino alla predetta data è rilevata.
Casi di esclusione - In via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del DURC alcune tipologie di richieste, per le quali non è possibile effettuare le verifiche con modalità automatizzate. In particolare, stiamo parlando:
• del DURC in presenza di certificazione dei crediti rilasciati ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, D.L. 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 94/2012;
• del DURC per pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012;
• del DURC richiesti ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a) del D.M. 29.8.2012;
• del DURC in applicazione dell’art. 10 del DPCM 4 febbraio 2013.