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Premessa – Le aziende edili hanno tempo fino al 15 maggio 2013 per il recupero della riduzione contributiva (pari all’11,50%). Per fruire dello sgravio è necessario inoltrare l’istanza esclusivamente in maniera telematica, avvalendosi del modulo “riduzione edilizia”, disponibile nella funzionalità “invio nuova comunicazione” della sezione “comunicazioni on-line”, nel “cassetto previdenziale aziende” del sito internet dell’INPS (www.inps.it). A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 28/2013, fornendo le istruzioni utili per le aziende che non hanno ancora inviato l’istanza nel 2012.
La riduzione – Stiamo parlando dello sgravio concesso alle aziende che operano nel settore dell’edilizia, opportunamente prorogato per il 2012 dal D.M. 30 ottobre 2012. In particolare, il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura dell’11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, né per i lavoratori a tempo parziale né per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo.
Campo di applicazione – Al riguardo, si precisa che l’agevolazione: compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012; non trova applicazione sul contributo previsto dall’art. 25, c. 4 della L. 845/1978, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2012, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria; è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, c. da 9 a 13, del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla L. n. 389/1989.
Requisiti – Per fruire dell’agevolazione in parola, è necessario che i datori di lavoro del settore edile: siano in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili; non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Istruzioni operative – Per fruire dello sgravio della riduzione contributiva, le aziende edili che non hanno ancora inviato l’istanza nel 2012, possono farlo entro il prossimo 15 maggio. A tal fine, occorre avvalersi della procedura informatizzata disponibile sul sito internet dell’INPS. Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, viene aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio; a tal fine viene attribuito il Codice Autorizzazione 7N. L’esito è visualizzabile all’interno del cassetto. Per recuperare le somme si dovrà inviare all’INPS un flusso di regolarizzazione relativo al periodo di paga dicembre 2012. Nel file si dovrà valorizzare l’elemento “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale” nell’elemento “CausaleACredito” il codice causale “L2074” avente il significato di “Arretrati Rid. Edilizia ex art. 29, comma 2 D.L. 244/95” e indicare l’importo totale del beneficio spettante, non fruito per l’anno 2012, nell’elemento “SommaACredito”.