26 luglio 2013

Edilizia. Sgravio all’11,50% anche per il 2013?

Se entro il 31 luglio il MLPS non interviene a modificare la riduzione contributiva per le imprese edili, si continua ad applicare l’11,50%
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Sgravio contributivo invariato anche per quest’anno per le aziende edili? È questa la domanda che attualmente si stanno ponendo le imprese del settore edile (industriali e artigiane) visto l’avvicinarsi della scadenza di fine mese. Infatti, se entro il prossimo 31 luglio non dovesse intervenire il decreto del Ministero del Lavoro, dal 30 agosto 2013 si applica lo stesso sgravio contributivo fissato per il 2012, pari all’11,50%. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 11999 di ieri.

Riduzione contributiva – La riduzione contributiva, che trae origine dalla L. n. 341/1995, prevede che ogni anno il MLPS confermi o ridetermini la misura dello sgravio contributivo nel settore edile, mediante decreto assunto di concerto con il MEF. La normativa prevede altresì che, se entro il 31 luglio non intervenga il decreto, si applichi – decorsi 30 giorni - la riduzione stabilita per l’anno precedente. Pertanto, se - entro la citata data del 31 luglio - non dovesse intervenire il decreto, a decorrere dal 30 agosto 2013 le aziende edili potranno applicare lo sgravio nella misura fissata per il 2012, pari a 11,50%.

Invio istanza
– Per poter fruire della riduzione contributiva è necessario inoltrare all’INPS il modulo denominato “Riduzione Edilizia” che è possibile trovare accedendo sul portale dell’Istituto previdenziale (www.inps.it) nella funzionalità "Invio Nuova Comunicazione" della sezione "Comunicazioni ON-LINE", nel "Cassetto previdenziale Aziende". Il sistema si avvale di una procedura automatizzata che sottoporrà le istanze a un attento controllo. Se la verifica darà esito positivo, la posizione contributiva del datore di lavoro sarà aggiornata, al fine di consentire il godimento del beneficio. In ogni modo, l’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale. In particolare, l’istanza potrà essere inoltrata dopo l’emanazione del decreto ovvero – in mancanza di quest’ultimo - a decorrere dal 30 agosto 2013.

Le modalità operative
- Lo sgravio riguarda i periodi di paga da “gennaio a dicembre 2013”. Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens indicando i seguenti codici:
- “L206” nell’elemento di (beneficio corrente);
- “L207” nell’elemento di (recupero arretrati).

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