Premessa – Buone nuove per i consulenti del lavoro. Infatti, l’Enpacl concede a tutti gli iscritti e i cancellati che hanno debiti relativi a contributi dovuti sino all’anno 2012, la possibilità di poter sanare la propria posizione assicurativa, fruendo di una cospicua riduzione delle sanzioni. La novità, contenuta nel titolo V, articolo 51 del Regolamento di previdenza e assistenza dell’Ente, è stata voluta dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea dei Delegati dell’Ente. Vediamo nel dettaglio come accedervi.
Il termine – Affinché i consulenti del lavoro possano usufruire del pagamento dei contributi in misura ridotta, è necessario presentare un’esplicita richiesta entro e non oltre il 24 aprile 2014. Scaduto tale termine sarà esaurita questa straordinaria opportunità e l’Ente riprenderà le ordinarie e severe attività di recupero dei crediti contributivi.
La procedura – Per essere ammessi alla sanatoria basta cliccare sul link presente in calce all’avviso e seguire le istruzioni della procedura telematica. La procedura fornirà immediatamente l’ammontare dell’importo complessivo dei contributi ancora dovuti, al netto di quelli corrispondenti alle dichiarazioni annuali obbligatorie del volume d’affari, eventualmente omesse. Successivamente, l’Ente comunicherà l’entità delle relative sanzioni.
Il versamento – Il versamento potrà essere eseguito in un’unica tranche oppure in un numero massimo di 60 rate mensili. Quest’ultima opzione è concessa esclusivamente se il debito complessivo, al lordo della sanzioni, risulti pari o superiore ad euro 2.000. La domanda è ammissibile se presentata entro 150 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti accompagnata dal versamento del 10% delle somme dovute. Coloro che hanno già in corso la rateazione dei propri debiti contributivi non devono presentare la domanda, in quanto l’applicazione dei vantaggi del ravvedimento è automatica.
Le sanzioni – Le sanzioni ridotte sono stabilite nelle seguenti misure:
- 50% per le annualità di contribuzione sino al 31 dicembre 2006;
- 70% per le annualità successive e sino al 31 dicembre 2012.