10 febbraio 2026

Esonero contributivo per la certificazione della parità di genere: profili normativi, requisiti di accesso e criticità operative

Lavoro & Previdenza n. 05 - 2026
Autore: Danilo Randazzo

L’articolo analizza la disciplina dell’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati in possesso della Certificazione della parità di genere, introdotto dall’articolo 5 della legge n. 162/2021 e attuato mediante il sistema delineato dall’articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006. Particolare attenzione è dedicata alle più recenti indicazioni operative fornite dall’INPS con il Messaggio n. 3804 del 16 dicembre 2025, che ha avviato la campagna di acquisizione delle domande di agevolazione per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2025.
Il contributo esamina il perimetro soggettivo e oggettivo dell’agevolazione, i requisiti di validità della certificazione rilasciata ai sensi della UNI/PdR 125:2022, le modalità di presentazione dell’istanza tramite il Portale delle Agevolazioni e i criteri di determinazione dell’importo spettante, soffermandosi in particolare sulla corretta individuazione della retribuzione media mensile globale. 

 

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che risultino in possesso della Certificazione della parità di genere, prevista dall’articolo 46-bis del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità).

La misura si inserisce nel più ampio contesto delle politiche pubbliche volte a promuovere la parità di genere nei luoghi di lavoro, incentivando l’adozione di sistemi organizzativi e gestionali coerenti con i parametri individuati dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, richiamata dal D.M. 29 aprile 2022, attuativo della disciplina primaria.

Il beneficio consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo dell’1% della contribuzione datoriale, con un tetto annuo pari a 50.000 euro per ciascun beneficiario.

Ambito soggettivo e oggettivo dell’agevolazione

Possono accedere all’esonero esclusivamente i datori di lavoro privati, a prescindere dal settore economico e dalla dimensione aziendale, purché:

  • abbiano conseguito la Certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2025;
  • la certificazione sia stata rilasciata da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, recanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento;
  • la certificazione sia conforme alla UNI/PdR 125:2022.

È espressamente escluso che la mera presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 46, D.Lgs. n. 198/2006) possa costituire titolo valido per l’accesso al beneficio, in assenza della certificazione formale.

Procedura di accesso: il modulo “SGRAVIO PAR_GEN”

Con il Messaggio n. 3804/2025, l’INPS ha comunicato l’avvio della campagna di acquisizione delle domande di esonero per l’anno di riferimento 2025, tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

L’istanza deve essere presentata mediante il modulo telematico “SGRAVIO PAR_GEN”, selezionando l’anno 2025, entro il 30 aprile 2026, fermo restando che la data di rilascio della certificazione non può essere successiva al 31 dicembre 2025.

Tra le informazioni richieste, assumono rilievo centrale:

dati identificativi del datore di lavoro (matricola INPS e codice fiscale);

  • retribuzione media mensile globale stimata per il periodo di validità della certificazione;
  • aliquota contributiva datoriale media stimata;
  • forza aziendale media stimata;
  • dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della certificazione, con indicazione:
  • dell’identificativo alfanumerico del certificato;
  • della denominazione dell’Organismo di certificazione;
  • della data di emissione e del periodo di validità.
     

La retribuzione media mensile globale: un elemento critico

L’INPS ribadisce che la retribuzione media mensile globale rappresenta un elemento essenziale dell’istanza e che l’ammontare dell’esonero riconoscibile è strettamente correlato ai dati dichiarati dal datore di lavoro.

Tale valore deve essere inteso come:

la sommatoria delle retribuzioni medie mensili riferite all’intera forza lavoro aziendale, e non la retribuzione media del singolo lavoratore.

Ne deriva che un’errata compilazione del campo può comportare:

  • un riconoscimento parziale dell’esonero;
  • la necessità di rinuncia all’istanza accolta parzialmente e la successiva ripresentazione della domanda.

Per i professionisti che assistono le imprese, il corretto dimensionamento di tale dato assume un rilievo strategico, anche in ottica di compliance dichiarativa e prevenzione di contestazioni.

Istruttoria, limiti di spesa e criteri di riparto

Le domande presentate rimangono nello stato “trasmessa” fino alla elaborazione massiva, che avverrà successivamente alla chiusura della finestra di presentazione (30 aprile 2026).

L’INPS procederà al riconoscimento dell’esonero:

  • nel limite dell’1% della contribuzione datoriale;
  • entro il massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale, anche in presenza di più matricole aziendali;
  • nel rispetto del plafond complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro annui.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per tutti i beneficiari, con attribuzione dello stato “Accolta parziale”.

Codice di autorizzazione e fruizione dell’esonero

Alle posizioni contributive ammesse al beneficio verrà attribuito il codice di autorizzazione “4R”, che legittima la fruizione dell’esonero:

  • a decorrere dal primo mese di validità della certificazione;
  • per l’intero periodo di durata della stessa (36 mesi).

In caso di revoca o rinuncia alla certificazione, il datore di lavoro è tenuto a:

  • darne tempestiva comunicazione all’INPS;
  • sospendere immediatamente la fruizione dell’esonero, sotto la propria responsabilità.
     

Caso pratico

La società Alfa S.r.l., datore di lavoro privato operante nel settore dei servizi, occupa mediamente 50 dipendenti ed è titolare di un’unica posizione contributiva INPS.
In data 15 ottobre 2025 la società ha conseguito la Certificazione della parità di genere, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, conforme alla UNI/PdR 125:2022, con validità triennale.

Nel mese di marzo 2026, la società, tramite il proprio consulente, presenta istanza di riconoscimento dell’esonero contributivo utilizzando il modulo telematico “SGRAVIO PAR_GEN” disponibile sul Portale delle Agevolazioni INPS, indicando:

una retribuzione media mensile globale stimata pari a euro 2.000;
un’aliquota contributiva datoriale media stimata del 22%;
una forza aziendale media pari a 50 unità.
A seguito dell’elaborazione massiva delle istanze, l’INPS riconosce l’agevolazione in misura inferiore rispetto a quanto atteso dall’azienda.

L'esperto


Ai fini della corretta determinazione dell’esonero contributivo per la certificazione della parità di genere, come deve essere individuata la retribuzione media mensile globale da indicare nell’istanza telematica?

La retribuzione media mensile globale da indicare nell’istanza di riconoscimento dell’esonero contributivo per la certificazione della parità di genere deve essere determinata come ammontare complessivo delle retribuzioni medie mensili riferite all’intera forza aziendale nel periodo di validità della certificazione.

Come chiarito dall’INPS, tale valore non coincide con la retribuzione media del singolo lavoratore, ma rappresenta la sommatoria delle retribuzioni mensili medie corrisposte o da corrispondere a tutti i lavoratori in forza presso il datore di lavoro richiedente.
Pertanto, in presenza di una forza aziendale pari a 50 dipendenti con una retribuzione media individuale di euro 2.000 mensili, la retribuzione media mensile globale correttamente indicabile è pari a euro 100.000.

L’indicazione di un importo inferiore determina una sottostima della base di calcolo dell’esonero e incide direttamente sull’ammontare del beneficio riconoscibile, essendo l’agevolazione parametrata all’1% della contribuzione datoriale complessiva stimata.


In caso di errata indicazione della retribuzione media mensile globale e di conseguente riconoscimento parziale dell’esonero contributivo, quali rimedi sono previsti per il datore di lavoro?

In caso di errata indicazione della retribuzione media mensile globale e di conseguente riconoscimento parziale dell’esonero contributivo, il datore di lavoro dispone di specifici rimedi procedurali.

In particolare, qualora l’istanza risulti accolta per un importo inferiore a quello spettante a causa di dati errati o anomali dichiarati in fase di domanda, il datore di lavoro può:

  • procedere alla rinuncia dell’istanza accolta parzialmente, tramite l’apposita funzionalità disponibile nel Portale delle Agevolazioni INPS;
  • presentare una nuova istanza nell’ambito della campagna di acquisizione in corso, indicando correttamente i dati richiesti, nel rispetto dei termini e dei requisiti di ammissibilità.

Resta fermo che il riconoscimento dell’esonero è comunque subordinato:

  • al limite massimo dell’1% della contribuzione datoriale;
  • al massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale, anche in presenza di più posizioni contributive;
  • alla capienza delle risorse finanziarie disponibili, con possibile riduzione proporzionale dell’agevolazione per l’intera platea dei beneficiari in caso di insufficienza del plafond stanziato.
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