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Il presente contributo esamina le modalità operative di accesso all'esonero contributivo previsto a favore dei datori di lavoro privati in possesso della certificazione di parità di genere, rilasciata ai sensi della UNI/PdR 125:2022. L'analisi tiene conto delle più recenti indicazioni fornite dall'INPS con il Messaggio n. 3804 del 16 dicembre 2025, che ha dato avvio alla campagna di raccolta delle istanze per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2025. Vengono approfonditi i criteri di determinazione della retribuzione media mensile globale, le procedure di presentazione del modulo telematico, i limiti di spesa e le conseguenze di un'errata compilazione dell'istanza.
L'esonero contributivo per la certificazione della parità di genere trova il suo fondamento nell'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, che ha introdotto un'agevolazione in favore dei datori di lavoro privati in possesso della certificazione prevista dall'articolo 46-bis del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).
La misura si colloca nel solco delle politiche di incentivazione della parità di genere nei luoghi di lavoro, promuovendo l'adozione di sistemi organizzativi e gestionali conformi ai parametri fissati dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, richiamata dal Decreto Ministeriale del 29 aprile 2022 che ha dato attuazione alla disciplina primaria.
Il beneficio consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite dell'1% della contribuzione datoriale dovuta, con un massimale annuo pari a 50.000 euro per ciascun beneficiario, anche in presenza di più posizioni contributive riconducibili al medesimo codice fiscale.
Possono accedere all'esonero i datori di lavoro privati, a prescindere dal settore produttivo di appartenenza e dalla dimensione aziendale, purché in possesso di una certificazione valida e conforme alle condizioni di seguito indicate:
È opportuno sottolineare che la sola redazione e trasmissione del Rapporto biennale sulla situazione del personale (art. 46, D.Lgs. n. 198/2006) non costituisce titolo sufficiente per l'accesso all'agevolazione in assenza del rilascio formale della certificazione da parte dell'Organismo accreditato.
Con il Messaggio n. 3804/2025, l’INPS ha comunicato l’avvio della campagna di acquisizione delle domande di esonero per l’anno di riferimento 2025, tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).
L’istanza deve essere presentata mediante il modulo telematico “SGRAVIO PAR_GEN”, selezionando l’anno 2025, entro il 30 aprile 2026, fermo restando che la data di rilascio della certificazione non può essere successiva al 31 dicembre 2025.
Tra le informazioni richieste, assumono rilievo centrale:
Un elemento di particolare delicatezza nella compilazione dell'istanza è rappresentato dalla corretta determinazione della retribuzione media mensile globale. L'INPS ha chiarito che tale valore non coincide con la retribuzione media del singolo lavoratore, bensì rappresenta la sommatoria delle retribuzioni mensili medie corrisposte o da corrispondere all'intera platea dei lavoratori in forza presso il datore di lavoro.
Ne consegue che, in presenza di un organico medio di cinquanta dipendenti con una retribuzione individuale mensile di euro 2.000, la retribuzione media mensile globale da indicare nell'istanza è pari a euro 100.000, e non a euro 2.000.
L'errata individuazione di tale importo – fenomeno frequente nella pratica professionale – comporta una sottostima della base di calcolo e, di conseguenza, un riconoscimento dell'esonero inferiore rispetto a quanto spettante. Per i professionisti che assistono le imprese, il corretto dimensionamento di tale dato assume un rilievo strategico, sia in termini di compliance dichiarativa sia in un'ottica di prevenzione di contestazioni successive in sede di istruttoria o di controllo.
Le istanze presentate rimangono in stato di «acquisita» fino alla fase di elaborazione massiva, che l'INPS avvierà successivamente alla chiusura del termine di presentazione del 30 aprile 2026.
Il riconoscimento dell'esonero avviene nel rispetto dei seguenti limiti:
Qualora le risorse disponibili risultassero insufficienti a soddisfare integralmente tutte le domande ammesse, l'INPS provvederà alla riduzione proporzionale del beneficio per ciascun beneficiario, con attribuzione dello stato «parzialmente accolta».
Alle posizioni contributive per le quali l'istanza viene accolta verrà attribuito il codice di autorizzazione 4R che legittima la fruizione dell'esonero. Il beneficio decorre dal primo mese di validità della certificazione e si estende per l'intero periodo di durata della stessa, pari a trentasei mesi.
In caso di revoca o rinuncia alla certificazione nel corso del triennio, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS e a sospendere immediatamente la fruizione dell'agevolazione, sotto la propria responsabilità.
La società Beta S.r.l., operante nel settore manifatturiero, conta mediamente 80 dipendenti ed è titolare di un'unica posizione contributiva INPS. In data 20 settembre 2025 ha ottenuto la Certificazione della parità di genere, rilasciata da un Organismo accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, conforme alla UNI/PdR 125:2022, con validità triennale.
Nel mese di aprile 2026, il consulente del lavoro della società provvede alla presentazione dell'istanza di esonero contributivo tramite il Portale delle Agevolazioni INPS, indicando i seguenti dati:
Il consulente, non avendo chiarezza sulla nozione di «retribuzione media mensile globale», inserisce nel campo corrispondente l'importo di euro 2.200 anziché il valore complessivo di euro 176.000 (2.200 × 80). A seguito dell'elaborazione massiva, l'azienda si vede riconoscere un esonero di entità molto inferiore a quella attesa.
Come deve essere correttamente determinata la retribuzione media mensile globale da indicare nell'istanza telematica per l'esonero contributivo per la parità di genere?
La retribuzione media mensile globale da indicare nell'istanza non corrisponde alla retribuzione media del singolo dipendente, bensì alla sommatoria delle retribuzioni medie mensili corrisposte o da corrispondere all'intera forza aziendale nel periodo di validità della certificazione.
Nel caso della società Beta S.r.l., con 80 dipendenti e retribuzione individuale di euro 2.200, il valore corretto da indicare è euro 176.000 (= 2.200 × 80). L'indicazione del solo dato individuale (euro 2.200) determina una grave sottostima della base di calcolo e un conseguente riconoscimento parziale del beneficio. L'esonero è infatti parametrato all'1% della contribuzione datoriale complessiva stimata, calcolata sulla retribuzione globale e non su quella pro capite.
Quali strumenti sono a disposizione del datore di lavoro che abbia indicato erroneamente la retribuzione media mensile globale e si sia visto riconoscere l'esonero in misura inferiore a quella spettante?
Qualora l'istanza risulti accolta per un importo inferiore a quello effettivamente spettante a causa di dati errati o anomali dichiarati in fase di compilazione, il datore di lavoro può avvalersi dei seguenti rimedi procedurali:
Il nuovo riconoscimento dell'esonero resta in ogni caso subordinato al rispetto dei limiti dell'1% della contribuzione datoriale, del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale e della capienza del plafond complessivo di spesa. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il beneficio sarà proporzionalmente ridotto per l'intera platea dei beneficiari.
In caso di perdita della certificazione di parità di genere nel corso del triennio di validità, quali obblighi incombono sul datore di lavoro in relazione all'esonero contributivo già in godimento?
In caso di revoca della certificazione da parte dell'Organismo di certificazione – ad esempio a seguito di una verifica ispettiva con esito negativo – ovvero di rinuncia volontaria alla stessa da parte del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:
L'omessa comunicazione e la continuazione indebita della fruizione dell'agevolazione dopo la perdita del requisito certificativo espongono il datore di lavoro al recupero dei contributi non versati, con le relative sanzioni e interessi.
(prezzi IVA esclusa)