4 febbraio 2014

Esecuzione lavori. Il coordinatore deve aggiornarsi

Il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione di lavori può esercitare la propria attività fin quando non avrà completato l’aggiornamento per il monte ore mancante

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 17/2013 in materia di salute e sicurezza del lavoro, ha chiarito che il coordinatore che partecipa ai corsi di aggiornamento per un numero di ore superiore a 40 non costituisce credito formativo per gli anni successivi. Inoltre il mancato aggiornamento comporta l’impossibilità, da parte del coordinatore, di poter esercitare i propri compiti fintanto che non completi l’aggiornamento, riferito al quinquennio appena concluso.

Il quesito – Il Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori ha chiesto di sapere se il mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale, da parte dei coordinatori, comporti l’obbligo di dover sostenere nuovamente il corso di 40 ore di aggiornamento o, diversamente, l’obbligo di dover nuovamente frequentare il corso di formazione della durata di 120 ore. A tal proposito, è stato chiesto se un numero di ore di aggiornamento superiore a 40 ore può essere utile per le annualità successive.

Aggiornamento professionale – In via preliminare, il Ministero del Lavoro rammenta che l’art. 98, c. 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede per il coordinatore per la progettazione e per il coordinatore per l’esecuzione dei lavoro la partecipazione ai corsi di aggiornamento secondo le modalità indicate nell’allegato XIV. In particolare l’aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell’arco del quinquennio.

Risposta del MLPS –
La risposta ministeriale al secondo quesito è negativa. Infatti, secondo la Commissione, la partecipazione del coordinatore ai corsi di aggiornamento per un numero di ore superiore a 40 non costituisce credito formativo per gli anni successivi; ciò in quanto l’allegato XIV individua unicamente i contenuti minimi di tale percorso. Quanto al primo quesito posto, la Commissione interpelli esordisce nell’affermare che in base all’accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 gli RSPP e gli ASPP che non adempiono all’obbligo di aggiornamento nei tempo previsti, perdono la propria operatività. Pertanto, il mancato aggiornamento comporta l’impossibilità, da parte del RSPP o dell’ASPP, di poter esercitare i propri compiti fintanto che non completi l’aggiornamento, riferito al quinquennio appena concluso. Quanto appena affermato per la figura del RSPP e ASPP trova applicazione anche nel caso dei coordinatori i quali devono provvedere all’aggiornamento secondo quanto previsto dall’Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008. In definitiva, color che non abbiano effettuato l’aggiornamento entro il termine previsto, non potranno esercitare l’attività di coordinatore, ai sensi dell’art. 98 del decreto in parola, fin quando non avrà completato l’aggiornamento stesso per il monte ore mancante.
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