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Con l’Informativa n. 115/2025, il CNDCEC interviene per fornire alcune importanti precisazioni riguardanti l’assolvimento dell’obbligo biennale di aggiornamento professionale previsto per gli iscritti nell’Elenco dei gestori della crisi d’impresa, ai sensi dell’articolo 356 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi e dell’Insolvenza).
Il chiarimento si è reso necessario a seguito delle numerose segnalazioni ricevute da parte degli Ordini territoriali. In particolare, diversi iscritti hanno riferito di aver ricevuto dal Ministero della Giustizia comunicazioni ufficiali relative al presunto mancato aggiornamento formativo, con l’invito a regolarizzare la posizione entro 6 mesi per evitare la cancellazione dall’Elenco, come previsto dall’art. 6, comma 1, del DM 75/2022.
Il recente D.Lgs. n. 136/2024 ha apportato modifiche significative all’art. 356 del Codice della Crisi, aggiornando la disciplina sull’obbligo formativo dei professionisti incaricati dalla magistratura nelle procedure di crisi e insolvenza.
Secondo la normativa vigente, i soggetti iscritti all’Elenco devono frequentare almeno 18 ore di formazione professionale ogni due anni, anche attraverso corsi considerati equipollenti, purché conformi ai criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale.
Dalle verifiche effettuate dal Ministero è emerso che molti attestati presentati dai professionisti per dimostrare l’aggiornamento obbligatorio non risultavano validi per diverse motivazioni:
Per evitare contestazioni e garantire la validità degli attestati di partecipazione ai corsi equipollenti, l’Informativa n. 115/2025 indica chiaramente quali elementi devono essere obbligatoriamente riportati nei certificati rilasciati:
L’Informativa fa anche riferimento: