10 marzo 2026

Elenco dei gestori della crisi, requisiti formativi per la successiva iscrizione

Obblighi formativi per la prima iscrizione e per l’aggiornamento biennale, alla luce del Vademecum CNDCEC 2025, dei criteri di equipollenza e delle FAQ del Ministero della Giustizia

Autore: Lucia Giampà

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è intervenuto in materia di formazione per la successiva iscrizione nell’Elenco dei gestori della crisi, ex articolo 356 CCII, in particolare relativamente alla possibilità di acquisire i 40 crediti formativi, necessari per l’iscrizione in argomento, tramite differenti corsi di formazione che rispettano quanto disposto dalle Linee Guida generali elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura ed aggiornate al 1° febbraio 2023. Tali chiarimenti sono stati forniti con il Pronto Ordini 128/2025, pubblicato il 9 marzo. 

In merito, si ricorda che nel paragrafo 5 del “Vademecum obblighi informativi” diffuso con l’Informativa n.50/2025 sono stati evidenziati gli obblighi formativi ai fini dell’iscrizione e del mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco dei gestori della crisi; ai sensi dell’articolo 356 del decreto legislativo n.14/2019.

Iscrizione elenco dei gestori della crisi 

Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dei gestori della crisi, gli iscritti negli Albi degli Avvocati, Consulenti del lavoro, Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili devono aver frequentato un corso di perfezionamento della durata di 40 ore, erogato da una Università, pubblica o privata, o analogo corso organizzato, in convenzione con Università pubbliche o private, da uno dei seguenti enti – indicati dall’articolo 4, comma 2, del DM 202/2014 ossia camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretario sociale e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai.

Tali corsi devono essere conformi ai “punti concettuali generali” indicati dalla Scuola Superiore della Magistratura delle “Linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356, comma 2, quinto periodo CCII) aggiornate al 1° febbraio 2023”. 

L’obbligo della formazione iniziale deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione. Pertanto, alla data della domanda, il corso deve essersi concluso con conseguimento dell’eventuale titolo. 

In merito, il Ministero della Giustizia nelle FAQ aggiornate al 15 ottobre 2025 ha chiarito che il requisito della formazione iniziale deve essere documentato attraverso apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva; ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DM 75/2022. In entrambi i casi, il contenuto di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dovrà riguardare:

  1. l’Università erogatrice, ovvero gli enti erogatori e la sussistenza della convenzione;
  2. la durata del corso ed il numero di ore – non inferiore a 40 o a 200, secondo la qualificazione professionale dell’interessato – effettivamente frequentate dal discendente;
  3. la conformità del corso alle linee guida adottate nel 2023 dalla Scuola Superiore della Magistratura;
  4. la data di conseguimento dell’eventuale titolo finale o di conclusione del corso. 

Pertanto, si ritiene che sia possibile acquisire i 40 crediti formativi necessari per la prima iscrizione all’Elenco dei gestori della crisi ex articolo 356 CCII tramite differenti corsi di formazione. 

Per quanto riguarda, invece, l’aggiornamento biennale, l’articolo 356, comma 2, del decreto legislativo n.136/2024, prevede che per i professionisti iscritti agli Ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Consulenti del lavoro la durata dell’aggiornamento biennale è di 18 ore

Inoltre, gli Ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l’aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella seduta del 26 marzo 2025, ha stabilito i “criteri di equipollenza” di cui all’articolo 356, comma 2, del decreto legislativo n.14/2019 resi noti con l’Informativa n.48/2025.

Il Ministero della Giustizia nelle FAQ aggiornate al 15 ottobre 2025, Sezione: E – L’AGGIORNAMENTO BIENNALE, AQ, ha chiarito che l’obbligo formativo biennale può essere assolto “sommando le ore di frequenza di più corsi oppure la partecipazione a più convegni, ovvero attraverso la partecipazione a corsi e convegni la cui durata, complessivamente considerata, sia di almeno 18 ore”. Infine, si ricorda che i criteri di equipollenza definiti dal Consiglio Nazionale hanno previsto che i corsi equipollenti devono avere una durata non inferiore a 6 ore. 

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