14 maggio 2013

Esodati bis. Ultimi giorni per salvarsi

Per chi ha risolto il proprio rapporto di lavoro entro il 31/12/11 è il 21 maggio il termine per procedere alla salvaguardia
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Ancora pochi giorni per gli esodati appartenenti alla seconda platea (55mila unità). Infatti, il 21 maggio p.v. scade l’ultimo giorno utile per presentare le domande di ammissione; in particolare, stiamo parlando di coloro che hanno risolto il proprio rapporto di lavoro in base ad accordi collettivi o individuali entro il 31 dicembre 2011.

Chi deve presentare le domande? – Nello specifico, l’adempimento riguarda una delle categorie previste dal D.M. 8 ottobre 2012, che ammonta a 6.000 unità, vale a dire: lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli art. 410, 411 e 412-ter c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Requisiti – Per accedere alla salvaguardia è necessario che i lavoratori: successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, non si sono rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa; risultano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, che ha introdotto la riforma Fornero delle pensioni), avrebbero comportato la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015 (entro il 36° mese successivo al 6 dicembre 2011); la data di cessazione del rapporto di lavoro risulta da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni territoriali del lavoro ovvero altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. Al riguardo, si precisa inoltre che i requisiti di salvaguardia, che consentono di andare in pensione alle vecchie condizioni ante riforma Fornero, devono sussistere fino al momento della decorrenza della pensione, inclusa la finestra mobile che solo nel caso degli esodati continua a sopravvivere. Ne consegue, dunque, che nel caso specifico di soggetti cessati dal rapporto di lavoro per via di accordi individuali e collettivi d'incentivo all'esodo, la condizione della mancata ripresa dell'attività lavorativa, sotto qualunque specie, dopo la cessazione e/o dopo l'autorizzazione deve sussistere fino alla decorrenza della pensione.

Invio delle istanze – Le istanze di accesso al beneficio devono essere presentate entro il 21 maggio 2013: alla DTL innanzi alla quale sono stati sottoscritti gli accordi privati; alla DTL competente in base alla residenza del lavoratore interessato in caso di cessazione del rapporto sulla base di accordi collettivi. Nel caso in cui la domanda viene respinta, il lavoratore interessato può presentare riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso provvedimento, innanzi alla direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

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