Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 522/2013, ha fornito le prime istruzioni operative in merito al quarto contingente di esodati, pari a 9.000 unità, di cui alla L. n. 124/2013. In particolare, è stato chiarito che i soggetti interessati dovranno presentare le domande, entro il 26 febbraio 2014, alla DTL competente in base alla residenza dei lavoratori cessati. Per quanto riguarda, invece, i dipendenti regionali in esonero e tutti quelli che risultavano in esonero a seguito di richiesta presentata prima del 4 dicembre 2011, le domande dovranno pervenire entro il 27 febbraio 2014. La modulistica e il modello di istanza necessari per presentare la domanda di accesso alla salvaguardia sono disponibili in rete (www.lavoro.gov.it).
Gli interessati – Le tipologie di lavoratori interessati al quarto contingente, disciplinato dalla L. n. 124/2013, sono:
- 6.500 lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro intervenuta tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Rientrano anche in tale contingente coloro che abbiano svolto dopo la cessazione qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che sia stato conseguito per tale attività un reddito annuo lordo non superiore ad € 7.500. La decorrenza della pensione è prevista entro il 6.1.2015;
- 2.500 lavoratori in congedo ai sensi dell'art. 42, c. 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, o fruitori di permessi ai sensi dell'art. 33, c. 3, della L. n. 104/1992. In tali casi bisogna essere in congedo o aver fruito di permessi nel corso dell'anno 2011. La decorrenza della pensione è prevista entro il 6.1.2015.
Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale – La prima categoria di lavoratori include i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo, a condizione che:
- abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;
- risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore della manovra Monti (L. n. 214/2011), avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 del 2011 (entro il 6 gennaio 2015).
Al riguardo, l’INPS rammenta che lo svolgimento di attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato dopo la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, a prescindere dal reddito percepito, è causa ostativa all’accesso alla salvaguardia in parola, a differenza di quanto previsto dalla Legge n. 228 del 2012 (salvaguardia 10.130) per la categoria dei lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo. Tali soggetti, inoltre, unitamente all’istanza, devono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., relativa alla mancata rioccupazione dopo la cessazione del rapporto di lavoro ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni previste per l’accesso alla salvaguardia, e copia della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Il termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in parola è il 26 febbraio 2014, vale a dire 120 giorni dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013, della L. n. 124/2013 di conversione del D.L. n. 102/2013.
Lavoratori in congedo – La seconda salvaguardia in argomento si applica ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo o aver fruito di permessi ai sensi dell'art. 33, c. 3, della L. n. 104/1992, e successive modificazioni, a condizione che: perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (06.01.2015). Da notare che il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. Come visto per il precedente contingente, anche in qui è necessario presentare l’istanza di accesso al beneficio presso la DTL, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione. Il termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in parola è il 26 febbraio 2014.
Le commissioni – Le istanze di accesso ai benefici saranno esaminate dalle Commissioni istituite presso le DTL; queste sono composte da due funzionari della DTL, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell’Inps, designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza. Si precisa che, il funzionario dell’INPS componente di Commissione, ove richiesto dal Presidente della stessa, dovrà fornire ogni informazione risultante dagli archivi dell’Istituto, con particolare riferimento ai periodi di congedo. Le decisioni di accoglimento emesse dalle predette Commissioni devono essere comunicate con tempestività all’Inps, anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC. Avverso i provvedimenti delle Commissioni gli interessati possono presentare richiesta di riesame entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli stessi, innanzi alla DTL presso cui è stata presentata l’istanza.