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Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 522/2013, ha fornito le prime istruzioni operative in merito al quarto contingente di esodati, pari a 9.000 unità, di cui alla L. n. 124/2013. In particolare, è stato chiarito che i soggetti interessati dovranno presentare le domande, entro il 26 febbraio 2014, alla DTL competente in base alla residenza dei lavoratori cessati. Per quanto riguarda, invece, i dipendenti regionali in esonero e tutti quelli che risultavano in esonero a seguito di richiesta presentata prima del 4 dicembre 2011, le domande dovranno pervenire entro il 27 febbraio 2014. La modulistica e il modello di istanza necessari per presentare la domanda di accesso alla salvaguardia sono disponibili in rete (www.lavoro.gov.it).
Gli interessati – Le tipologie di lavoratori interessati al quarto contingente, disciplinato dalla L. n. 124/2013, sono:
Lavoratori in congedo – La seconda salvaguardia in argomento si applica ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo o aver fruito di permessi ai sensi dell'art. 33, c. 3, della L. n. 104/1992, e successive modificazioni, a condizione che: perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (06.01.2015). Da notare che il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. Come visto per il precedente contingente, anche in qui è necessario presentare l’istanza di accesso al beneficio presso la DTL, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione. Il termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in parola è il 26 febbraio 2014.
Le commissioni – Le istanze di accesso ai benefici saranno esaminate dalle Commissioni istituite presso le DTL; queste sono composte da due funzionari della DTL, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell’Inps, designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza. Si precisa che, il funzionario dell’INPS componente di Commissione, ove richiesto dal Presidente della stessa, dovrà fornire ogni informazione risultante dagli archivi dell’Istituto, con particolare riferimento ai periodi di congedo. Le decisioni di accoglimento emesse dalle predette Commissioni devono essere comunicate con tempestività all’Inps, anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC. Avverso i provvedimenti delle Commissioni gli interessati possono presentare richiesta di riesame entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli stessi, innanzi alla DTL presso cui è stata presentata l’istanza.