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Premessa – Giovedì scorso, 23 febbraio 2012, il Governo ha finalmente posto la fiducia sull’approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, della conversione in legge del “Milleproroghe 2012”. Tra i tanti correttivi apportati alla manovra “salva-Italia” (L. n. 201/2011), particolare importanza assumono quelli riguardanti i lavoratori “esodati” (cioè i lavoratori che hanno accettato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, optando quindi per esodi incentivanti pensando di poter andare in pochi mesi in pensione). In particolare, cambiano i confini della platea di persone che possono aspirare di andare in pensione con le regole pre-riforma. Tuttavia, molti sono ancora i dubbi che attanagliano buona parte dei lavoratori usciti anticipatamente dal mondo del lavoro. Infatti, a causa delle scarse risorse finanziarie, alcune categorie di lavoratori rischiano anche di pensionarsi con la nuova riforma Monti-Fornero, senza considerare poi l’irrisolto nodo della situazione di molte persone che sono uscite dall’azienda senza incentivi o accordi, rimanendo di conseguenza senza reddito per i prossimi anni.
Soggetti esclusi – Il rebus nasce dal meccanismo transitorio introdotto dalla L. n. 201/2011, di conversione al D.L. n. 214/2011, che concede la possibilità ad alcuni lavoratori di accedere ai trattamenti pensionistici pre-riforma, purché rispettino determinati requisiti. Parliamo:
- di quanti maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011;
- nei limiti delle risorse da specificare mediante D.M., entro il 30 giugno 2012, anche se sviluppano i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011, i lavoratori:
1. collocati in mobilità, sulla base di accordi sindacali firmati prima del 4 dicembre 2011 (possibile solo se l’impresa supera i 15 dipendenti ed il licenziamento riguarda almeno 5 persone);
2. collocati in mobilità lunga, per effetto sempre di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, e coloro che a tale data erano già titolari di una prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore;
3. che, prima del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione o ai dipendenti pubblici che abbiano chiesto di essere esonerati dal servizio.
Il problema – Il vero problema emerge per quelle persone che, prevedendo che la data del proprio pensionamento fosse fissata nel 2012 o nel 2013, hanno accettato una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e un incentivo all’esodo. Inoltre, non vi è nessuna salvaguardia per quelle persone che sono state licenziate per giustificato motivo oggettivo, individuale o plurimo, in aziende sotto i 15 dipendenti.
Il “Milleproroghe 2012” – Con la conversione in legge del “Milleproroghe 2012”, il Governo tenta ora di salvare tali soggetti, rinviando al 30 giugno prossimo il termine per l’emanazione del decreto con cui andranno definite le modalità di richiesta per l’esenzione. Tuttavia, ci sono alcuni requisiti che i lavoratori devono rispettare incondizionatamente affinché possano accedere alle regole pre-riforma, ovvero: che la data della cessazione del rapporto deve risultare da elementi certi e oggettivi che saranno specificati a nei prossimi mesi dal D.M.; e che il lavoratore deve risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla vecchia disciplina, avrebbero fatto scattare la pensione entro il 2013. Ciò significa che il diritto dovrà essere maturato entro il 2012, in quanto poi scatta la finestra mobile che allunga di ulteriori 12 mesi il diritto al trattamento pensionistico, così come previsto dalla vecchia norma.
Le risorse economiche - Altro punto da tenere d’occhio riguarda le risorse economiche. Infatti, il solo possesso dei requisiti necessari non offre la certezza del beneficio, in quanto l’effettiva estensione della platea dipende dagli effettivi stanziamenti di risorse, da emanare con D.M. entro il 30 giugno. Tant’è che il “Milleproroghe 2012” prevede una clausola di salvaguardia per il caso in cui la platea interessata all’applicazione delle vecchie norme fosse superiore al numero di persone concretamente ammesse al beneficio, per insufficienza delle risorse stanziate. In tal caso, si prevede che le ulteriori domande, rispetto a quelle ammesse, potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, a condizione che con D.M. sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato.