24 novembre 2014

Esodati VI. Il punto dell’INPS

Istanze di accesso entro il 5 gennaio 2015

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 8881/2014, passa in rassegna le nuove norme che disciplinano la sesta salvaguardia (L. n. 147/2014), entrata in vigore il 6 novembre 2014. Sul punto, viene precisato che il termine per presentare le istanze è stato fissato al 5 gennaio 2015. In particolare, il messaggio distingue tra: i soggetti che devono presentare istanza all’INPS e quelli che devono presentarla alle Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL).

Esodati VI - Il 22 ottobre 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la L. n. 147/2014 che estende la platea dei soggetti che sfuggono alle predette norme previdenziali di ulteriori 32.100 unità. Tuttavia, per far fronte all’estensione del contingente degli esodati, si è proceduto a utilizzare le risorse stanziate per le precedenti salvaguardie degli ultimi anni in quanto rimaste in parte non utilizzate. In particolare, le salvaguardie riviste sono per: quelli collocati in mobilità sulla base di quanto previsto dalla L. n. 135/2012 (c.d. seconda salvaguardia) e quelli cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui alla Legge 124/2013 (c.d. quarta salvaguardia). Quindi, dai 32.100 unità previste dalla sesta salvaguardia occorre sottrarre 24.000 unità derivanti dalla riduzione delle precedenti salvaguardie, per un saldo positivo previsto dalla legge di 8.100 unità, portando così il numero dei lavoratori complessivamente salvaguardati a 170.230.

La platea – La sesta salvaguardia è composta nel seguente modo: 5.500 lavoratori collocati in mobilità ordinaria e autorizzati ai versamenti volontari; 12.000 lavoratori che versano contributi volontari; 8.800 lavoratori cessati dal rapporto di lavoro; 1.800 lavoratori con familiari disabili; 4.000 unità cessati dal lavoro tra l'1.1.2007 e il 31.12.2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

Invio istanze – Come precisato in premessa, il termine delle istanze è fissato per il 5 gennaio 2015. La domanda, in particolare, in base alla categoria di lavoratori interessata va presentata all’INPS ovvero alle DTL competenti per territorio. In particolare: per i soggetti in mobilità e prosecutori volontari, iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, la domanda va presentata all’INPS; mentre, per i soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo o fruitori di permessi, con contratto a tempo determinato, l’istanza va presentata alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio.

Monitoraggio – Il compito di monitoraggio è affidato all’INPS, il quale deve controllare il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, connesso ai limiti finanziari, e ha il compito di non prendere in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire del beneficio. Inoltre provvederà a inviare ai soggetti beneficiari della salvaguardia le lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione dopo il 5 gennaio 2015.
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