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Con la prima Circolare dell’anno (la n. 8), l’INPS ha diramato le prime istruzioni operative concernenti le nuove disposizioni previste in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. Settima salvaguardia), al fine di rimediare all’annosa situazione degli “esodati”, venuta fuori a causa degli incrementi dei requisiti pensionistici ai suoi tempi introdotti dall’ex ministro, Elsa Fornero, insieme al Professor Mario Monti (art. 24 della L. n. 214/2011). Il nuovo intervento, contenuto nell’art. 1, co. da 263 a 270 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), è stato realizzato grazie alla rideterminazione delle risorse finanziarie stanziate per le diverse operazioni di salvaguardia ad oggi intervenute, e quindi non utilizzate. Da tale attività di rideterminazione è emersa la possibilità per ulteriori 26.300 soggetti di poter collocarsi a riposo con i vecchi requisiti pensionistici (ante Legge n. 214/2011), portando complessivamente a 172.466 i lavoratori finora tutelati.
Attenzione. Per poter accedere alla settima salvaguardia, i potenziali beneficiari dovranno produrre apposita istanza all’INPS ovvero alla DTL competente per territorio (in base alla categoria di lavoratore in questione), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, che coincide con il 1° marzo 2016.
I beneficiari – Nel dettaglio, il settimo intervento di salvaguardia è rivolto a:
Presentazione istanze – Come accennato in precedenza, l’istanza di accesso deve essere inviata all’INPS ovvero alla DTL a secondo dei lavoratori in questione. In particolare, i soggetti che possono inviare la domanda all’INPS, entro il 1° marzo 2016, sono i soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e i prosecutori volontari, iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo (lett. a) e b).
La presentazione, in particolare, potrà avvenire online dal sito dell’INPS (www.inps.it), sia da parte dei patronati che dei cittadini in possesso di PIN.A tal fine è stata introdotta una specifica tipologia di domanda da utilizzare per tutte le categorie di lavoratori pubblici, privati e di spettacolo e sport con le seguenti specifiche: “Verifica del diritto a pensione da Salvaguardia legge 208/2015”.
Si ricorda, inoltre, che in caso di diniego di accesso al beneficio in trattazione, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
Diversamente, i soggetti che possono presentare l’istanza di accesso alla DTL sono i lavoratori individuati nelle lett. c), d) ed e) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, soggetti in congedo per assistere figli con disabilità grave ed infine lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato).
Da notare che per questi ultimi lavoratori è prevista la possibilità di anticipare la trattazione del conto presentando istanza, oltre che alle Direzioni territoriali del lavoro, anche all’INPS online, direttamente o per il tramite del patronato. Si sottolinea, però, che la presentazione dell’istanza all’INPS è in aggiunta e non in alternativa, a quella da presentare, comunque, alla DTL competente.
Si ricorda, infine, che l’esito della domanda verrà reso noto al richiedente mediante l’invio di una lettera, che sarà recapitata a domicilio non prima del 1° marzo 2016, termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze.