A seguito delle modifiche introdotte al testo del D.L. n. 457/1997, da parte dall’articolo 41 del D.L. n. 144/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 175/2022, anche le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi iscritte in uno dei registri degli Stati dell’UE o del SE ovvero battenti bandiera di Stati dell’UE o dello SEE adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimiliate, possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le navi iscritte nel Registro Internazionale italiano. A riguardo l’Inps, con la Circolare n. 129/2025, ha fornito le istruzioni operative.
Indice argomenti
- Premessa
- Navi ammissibili all’esonero contributivo
- Condizioni di accesso
- Lavoratori a cui si applica lo sgravio
- Contributi oggetto di esonero
- Costituzione della posizione assicurativa
- Compilazione delle denunce Uniemens
- Riferimenti normativi
- L’esperto risponde…
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Esonero contributivo imprese di navigazione. Inps
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