16 novembre 2011

Ex dipendenti. Sì al lavoro occasionale accessorio

Gli ex dipendenti, collocati a riposo con pensione di anzianità da meno di 5 anni, possono essere adibiti a svolgere lavoro occasionale accessorio
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta all’interpello n. 44 dell’11 novembre 2011 avanzato da parte di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ha chiarito che gli Enti Locali possono far svolgere lavoro occasionale accessorio ai propri ex dipendenti, collocati a riposo con pensione di anzianità da meno di 5 anni, in quanto il lavoro accessorio – caratterizzato da occasionalità e limiti di compenso - non sembra rientrare nelle limitazioni previste dall’art. 25, comma 1, Legge n. 724/1994, che preclude il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca. Al riguardo, il Ministero del Lavoro ricorda che ai sensi dell’art. 70, c. 2-ter del D.Lgs. n. 276/2003 “il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte […] degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale […]”.

Il quesito
– L’ANCI, in data 11 novembre 2011, ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere della Direzione generale per l’Attività Ispettiva in merito alla corretta interpretazione dell’art. 70, c. 1 lett. h – bis, D.Lgs. n. 276/2003, relativamente allo svolgimento da parte di pensionati di attività di natura occasionale nei confronti degli Enti locali. In particolare, si chiede se gli Enti possano utilizzare lavoratori, ex dipendenti di Enti locali, collocati a riposo con pensione di anzianità da meno di 5 anni, per l’espletamento di attività a carattere “accessorio”.

Il lavoro accessorio – Il Ministero del Lavoro, prima di fornire risposta in merito al quesito posto, ha ritenuto utile ricordare l’ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo che consente la fruibilità dello strumento del lavoro accessorio. Nella disciplina del lavoro accessorio, contenuta nell’art. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, come da ultimo modificata dalla L. n. 191/2009, è prevista la possibilità di svolgere prestazioni occasionali accessorie anche nei confronti degli Enti locali. In proposito, il Ministero del Lavoro fa esplicito riferimento alla circolare INPS n. 17/2010, la quale ha precisato che per Enti locali debbano intendersi, ex art. 2, D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di comuni, nonché i consorzi cui partecipano enti locali.

La risposta del Ministero – Esaminando la risposta da parte del Ministero del Lavoro è possibile riscontrare una risposta positiva al quesito posto. Infatti, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva evidenzia che può essere svolto lavoro occasionale accessorio anche nei confronti degli Enti locali, e i pensionati possono svolgere lavoro occasionale in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali. Inoltre, ai sensi dell’art. 70, comma 2-ter del D.Lgs. n. 276/2003 “il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte […] degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale […]”. Tuttavia, il quadro normativo va coordinato, con l’art. 25, comma 1, L. n. 724/1994 in ordine alle limitazioni lavorative prescritte per il personale delle amministrazioni all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, che preclude il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell’amministrazione di provenienza o di altri amministrazioni al dipendente “che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia ma che abbia tuttavia il requisito per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità da parte dell’amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione”. Ma, per il Ministero del Lavoro, tale previsione non sembra trovare applicazione con riferimento al lavoro accessorio che si connota per l’occasionalità della prestazione la quale, in ogni caso, non può superare i limiti di compenso ben definiti dal Legislatore.

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