Premessa – La busta paga di dicembre 2013 sorride ai pensionati appartenenti alla gestione dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti e delle gestioni pubbliche. Infatti, per i titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo ed i cui redditi non superino i limiti previsti dalla legge, è stato erogato – in via provvisoria - un importo aggiuntivo di 154,94 euro, in attesa della verifica reddituale. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 563 di ieri, descrivendo le modalità con le quali è stato disposto il pagamento.
Finanziaria 2001 – È bene ricordare che l’importo extra è stato introdotto a partire dal 2001 dall’art. 70 della L. 388/2000, per i titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo e i cui redditi soddisfino determinate condizioni. L’importo spetta, in particolare, se l’interessato non possiede un reddito complessivo individuale assoggettabile all’IRPEF relativo all’anno stesso, superiore a una volta e mezza il trattamento minimo. In attesa delle verifica reddituale, viene disposto provvisoriamente il pagamento dell’importo aggiuntivo per l’anno 2013.
Le pensioni interessate – Ad essere interessate alla liquidazione dell’importo aggiuntivo sono tutte le pensioni a eccezione: delle pensioni eliminate; le pensioni supplementari e le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione.
Modalità di calcolo - Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi ed il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. Nel dettaglio, l’importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali nel caso in cui la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore.
Le verifiche – Per verificare che l’importo complessivo delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati non superasse il limite previsto per quest’anno (pari a 9.660,88 euro), è stata presa in considerazione la somma degli importi dell’anno 2013, stabilendo che:
- se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2013 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell’incremento) è risultato maggiore di euro 6.595,53 nulla spetta al pensionato;
- se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2013 è risultato minore o uguale a euro 6.440,59 il pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all’intero importo aggiuntivo;
- se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2013 è risultato compreso tra euro 6.440,59 e 6.595,53, al pensionato spetta la differenza tra 6.595,53 e l’importo delle pensioni, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge.
Verifiche dei redditi del coniuge - Qualora dallo stato civile memorizzato il pensionato sia risultato coniugato, si è provveduto a verificare anche il requisito reddituale coniugale; in tali casi il limite di reddito cumulato previsto è di euro 19.321,77 (non deve comunque essere superato il limite personale di euro 9.660,88).