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Premessa – Gli extracomunitari sanati possono ora essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Infatti, i cittadini stranieri regolarizzati dai propri datori di lavoro sono assolutamente assimilabili ai destinatari dell’assicurazione obbligatoria di cui all’art. 34, del T.U. Immigrazione n. 286/1998. A chiarirlo è direttamente il Ministero dell’Interno con la nota protocollo n. 56675 del 26 ottobre 2012, a seguito di alcuni chiarimenti sollevati in ordine all’assistenza sanitaria da erogare ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda di emersione dal lavoro irregolare nelle more della conclusione della procedura disciplinata dall’art. 5, del D.Lgs. n. 109/2012.
SSN – La ragione di fondo sta nel fatto che il contributo forfettario di 1.000 euro versato dal datore di lavoro per ciascun lavoratore da regolarizzare, destina una quota del contributo al finanziamento dei maggiori oneri del servizio sanitario nazionale, con un incremento fissato in 43 milioni di euro per l’anno 2012 e 130 milioni a decorrere dall’anno 2013. Infatti, la quota destinata alla copertura contributiva previdenziale e assistenziale e l’iscrizione al SSN assumono particolare rilevanza in tale contesto lavorativo, soprattutto nel caso di necessità di certificato di malattia e per la conseguente indennità di malattia INPS. In particolare, anche se i lavoratori stranieri regolarizzandi non sono ancora in possesso di codice fiscale, che viene rilasciato al momento della convocazione degli stessi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, possono essere ugualmente assistiti come stranieri temporaneamente presenti, nonostante non si trovino più nella condizione di irregolarità giuridica.
Tessera sanitaria – Per quanto riguarda il rilascio della tessera sanitaria, a parità di condizione con i cittadini italiani, occorre necessariamente attendersi il rilascio del codice fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Mentre i cittadini stranieri che sono già in possesso del codice fiscale possono iscriversi direttamente al SSN.
Assistenza sanitaria – Infine il Ministero dell’Interno tiene a precisare che eventuali oneri per prestazioni sanitarie fruite nel periodo compreso tra la presentazione della domanda di emersione e la data di regolarizzazione dell’iscrizione anagrafica non potranno essere rendicontate, dato che il procedimento inizia con la presentazione della “dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro” all’INPS mediante utilizzo dei moduli appositamente predisposti.