3 aprile 2013

False partite IVA. Verifiche solo dal 2014

Le caratteristiche dei tre presupposti fanno sì che la prima data utile per condurre l’attività di verifica è il 18/6/2014
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il giro di vite attorno alle presunte “false” partite IVA si fa attendere. Infatti, la prima verifica utile, con riferimento alle nuove partite IVA (instaurate dal 18 luglio 2012), sarà possibile soltanto dal 18 luglio 2014. Per le vecchie partite IVA invece (già instaurate al 18 luglio 2012) bisogna attendere un anno in più (18 luglio 2015). Il chiarimento deriva dalla circolare n. 15/2013 dell’INAIL, fornendo le indicazioni operative in merito alle “false” partite IVA rese in regime di mono-committenza.

False partite IVA - La riforma del lavoro (L. n. 92/2012) ha introdotto delle misure volte a contrastare il ricorso alle prestazioni dei titolari di partite IVA in regime di mono-committenza, che nascondono veri e propri rapporti di lavoro subordinati. A tal fine, il Governo si è dotato di tre indici presuntivi, ossia: che la collaborazione “fittizia” duri più di 8 mesi (241 giorni, anche se non continuativi) nell’arco di due anni solari; che da questo rapporto il collaboratore ricavi più dell’80% del corrispettivo verso un unico committente nell’arco di due anni solari (due periodi di 365 giorni non coincidenti necessariamente con il biennio civile); che il collaboratore possieda una postazione “fissa” presso il committente (si dovrà dimostrare di avere una vera e propria scrivania).

Gli esclusi – La presunzione di co.co.pro. su illustrata si applica a tutte le partite IVA instaurate dal 18 luglio 2012; mentre quelle già in essere a tale data la riforma ha concesso un anno (quindi dal 18 luglio 2013) al fine consentire i datori di lavoro di regolarizzare la propria posizione. Tuttavia, la suddetta disciplina non opera: qualora siano riconosciute capacità teoriche pratiche di grado elevato; quando il titolare della partita IVA possa dimostrare un fatturato annuo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile previsto per i contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, che per il 2013 è pari a € 19.196,25; qualora la prestazione sia resa nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali e stabilisce specifici requisiti e condizioni. In tal caso, le attività escluse sono elencate nel DM 20 dicembre 2012.

Gli effetti – Qualora scatti la presunzione (devono sussistere almeno due degli indici previsti), il datore dovrà obbligatoriamente assumere il proprio dipendente mediante un contratto di co.co.co., alla base del quale deve esserci uno specifico progetto affinché possa essere legittimo. In assenza del progetto, il rapporto di lavoro si considera subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto.

Obbligo assicurativo – Sul versante contributivo invece occorre sottolineare che i collaboratori, tenuti all’iscrizione della Gestione separata dell’INPS, devono versare un terzo dell’intero importo contributivo, mentre la restante parte deve essere corrisposta dal datore di lavoro.

Quando scatta la presunzione? – Per individuare il momento a partire dal quale scatta la verifica di presunzione è necessario combinare i tre indici su illustrati. Conti alla mano, la prima data utile è il 18 luglio 2014, ossia quando si potranno far valere i primi due anni solari della “postazione fissa” e del “fatturato”. Qualora le condizioni siano “durata della collaborazione” e “postazione fissa”, oppure “durata della collaborazione” e “fatturato”, la prima verifica utile non potrà essere effettuata in data antecedente al 2015, atteso che il primo biennio per la verifica presupposti, previsto dalla legge, sia il 2013/2014.

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