In considerazione del fatto che esclusivamente gli apprendisti “professionalizzanti” rientrano nel novero delle tipologie di apprendistato per cui vige l’obbligo di assoggettamento delle retribuzioni al
contributo ordinario di finanziamento dei fondi di solidarietà (art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015), laddove l’azienda abbia
erroneamente versato il suddetto contributo anche per lavoratori apprendisti assunti con tipologie diverse (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o apprendistato di alta formazione e di ricerca) può recuperare le somme
entro il 16 ottobre 2016.
In particolare, l’importo indebitamente versato può essere recuperato con uno dei codici conguaglio di seguito illustrati, da valorizzare all’interno della sezione “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”:
- Credito ordinario: codice conguaglio “L151”;
- Credito cooperativo: codice conguaglio “L134”;
- Assicurazioni: codice conguaglio “L152”;
- Società gruppo poste: codice conguaglio “L156”;
- Società gruppo ferrovie: codice conguaglio “L154”;
- Fondo residuale/Fondo di integrazione salariale: codice conguaglio “L220”;
- Solimare: codice conguaglio “L155”;
- Trasporto pubblico locale “L157”.
A chiarirlo è l’INPS con il Messaggio n. 3109/2016.
Fondo di solidarietà e apprendisti – Il D.Lgs. n. 148/2015, nel riordinare gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha previsto una specifica disciplina anche per i Fondi di solidarietà, che ora sono finanziati con un
contributo ordinario, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente,
di due terzi e di un terzo.
In particolare, sono i Decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3 (Fondi di solidarietà bilaterali), 28 (Fondo residuale) e 29 (Fondo di integrazione salariale), a determinare le aliquote di contribuzione ordinaria.
Analizzando nel dettaglio la normativa, è possibile osservare come il predetto decreto legislativo, a differenza di quanto previsto dalla Riforma Fornero (Legge n. 92/2012), ha modificato parzialmente anche il novero dei lavoratori in relazione ai quali sussiste obbligo di assoggettamento delle retribuzioni al contributo ordinario di finanziamento dei fondi di solidarietà.
Infatti, è stato stabilito che possono essere considerati tra i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale anche i
lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
L’innovazione sta nel fatto che il D.Lgs. n. 148/2015 prevede espressamente che le prestazioni dei Fondi di solidarietà possano essere riconosciute agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante; dunque, è solo per quest’ultima tipologia di apprendistato che il datore di lavoro deve versare il contributo obbligatorio, e non anche per l’apprendistato di primo e secondo livello.
Tale esonero, precisa il Messaggio INPS, decorre da
settembre 2015, ossia dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 148/2015.
Da notare come le suddette indicazioni attengono al solo aspetto contributivo mentre, per quanto attiene al computo dei lavoratori si applicherà l’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 148/2015 che stabilisce che
“ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti”. Pertanto, tutte le tipologie di apprendistato concorrono al raggiungimento del requisito occupazionale fissato in alcuni decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà.
Istruzioni operative – Passando alle istruzioni operative, l’Istituto Previdenziale afferma che per tutti i Fondi di solidarietà istituiti presso l’INPS,
a decorrere dal mese di giugno 2016, con riferimento ai lavoratori apprendisti, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili degli apprendisti denunciati con il codice “
PB” (Apprendistato professionalizzante) nell’ambito dell’elemento “TipoLavoratore”.
Dunque, per le imprese – che risultino avere versato indebitamente la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà anche per lavoratori apprendisti assunti con tipologie diverse rispetto all’apprendistato professionalizzante – è possibile procedere al recupero del contributo mensile di finanziamento per i mesi
da settembre 2015 a maggio 2016.