L’INPS, con il Messaggio n. 1393 del 24 febbraio 2015, ha fornito utili indicazioni relative alla gestione contabile dei conguagli a credito e a debito degli assegni straordinari di sostegno del reddito erogati dai Fondi di solidarietà (art. 3 della L. n. 92/2012). In particolare, le modalità di gestione saranno differenti a seconda se il conguaglio da ricostituzione di riferisca alle prestazioni di
esodo vigenti, ovvero a quelle di
esodo eliminate.
Sul punto, si precisa che le nuove modalità operative del “Portale Prestazioni Atipiche”, consentiranno di inserire direttamente a cura dell’operatore di Sede le variazioni di importo relative alle modifiche e la richiesta per il pagamento dei ratei insoluti.
Riforma Fornero – La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) all’art. 3, c. 11, lett. b) ha previsto la costituzione di un fondo di solidarietà, consistente nell’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di
agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.
Per alimentare la riserva economica e consentire l’erogazione della prestazione, il datore di lavoro ha introdotto un contributo straordinario.
Prestazioni di esodo vigenti – Con riferimento alle prestazioni di esodo vigenti, in presenza di conguagli a credito dei lavoratori è necessario che essi siano accreditati ai beneficiari direttamente nella prima rata di assegno straordinario estratta successivamente alla ricostituzione. Mentre i conguagli a debito dei lavoratori devono essere recuperati direttamente sulle future rate di assegno straordinario estratte.
Prestazioni di esodo eliminate – Per quanto concerne le prestazioni di esodo eliminate, l’INPS ha precisato che la provvista corrispondente al fabbisogno di copertura degli stessi deve essere incassata prima di poterne disporre il pagamento a favore dei beneficiari. Ciò in considerazione del fatto che gli assegni straordinari sono a totale carico dell’azienda. Di conseguenza, i conguagli a credito o a debito scaturenti dalla ricostituzione delle posizioni eliminate non possono essere gestiti direttamente dalla sede che ha effettuato la lavorazione.
In particolare, affinché sia possibile disporre il pagamento degli assegni straordinari ai beneficiari, derivanti dai conguagli a loro
credito, deve essere preventivamente richiesto al datore di lavoro il finanziamento delle somme corrispondenti.
Mentre nel caso in cui la prestazione sulla quale effettuare il recupero sia imputata a una gestione diversa da quella della prestazione di esodo, occorre procedere come di seguito indicato:
- • se c’è capienza per effettuare il recupero interamente sugli arretrati, la somma deve essere stornata. Al riguardo, è utile precisare che le somme relative agli anni precedenti devono essere recuperate al lordo della tassazione e indicate come deducibili “ANNI PRECEDENTI” dall’imponibile;
- • nel caso in cui gli arretrati della pensione non siano sufficienti ad effettuare interamente il recupero, all’interessato deve essere inviato un bollettino di conto corrente postale per il rimborso del residuo debito.
Una volta conclusa l’operazione di recupero, in unica soluzione (interamente o parzialmente) sugli arretrati ovvero tramite versamento diretto sul conto corrente, le Sedi INPS devono comunicare il relativo importo alla Direzione centrale pensioni per consentire alla predetta Direzione di compensare agli Enti esodanti le somme recuperate, rettificando in diminuzione il finanziamento mensile delle prestazioni di esodo in pagamento.
A seguito della suddetta operazione, all’interessato deve essere rilasciata la
certificazione fiscale, attestante le somme a debito restituite per i vari anni, da presentare direttamente all’Agenzia delle Entrate per ottenere il rimborso delle ritenute erariali eccedenti.