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Stante le numerose e frammentarie disposizioni di legge in materia di pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche in corso di pagamento, l’Inps, con la Circolare n. 130/2025, ha ritenuto opportuno riepilogare il quadro normativo vigente in materia, fornendo al contempo le disposizioni operative in uso per la gestione dei casi in cui il pignoramento è disposto sulle somme dallo stesso erogate a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e indennità a sostegno al reddito dei lavoratori in conseguenza di cessazione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
I punti essenziali trattati dall’Istituto riguardano:
| 1 | l’impignorabilità assoluta per prestazioni assistenziali vitali (maternità, malattia, sussidi funerari), salvo recupero di debiti verso l'INPS stesso, entro il limite di un quinto; |
|---|---|
| 2 | l’impignorabilità parziale per prestazioni sostitutive della retribuzione (NASpI, cassa integrazione, mobilità), pignorabili fino a un quinto per crediti ordinari e nella misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari; |
| 3 | la piena pignorabilità dell'anticipazione NASpI, che perde la natura di prestazione a sostegno del reddito per assumere quella di incentivo all'autoimprenditorialità; |
| 4 | i limiti ridotti per pignoramenti dell'agente della riscossione. |
In linea generale, salvo disposizioni speciali, la pignorabilità dei crediti è soggetta ai limiti stabiliti dall'articolo 545 del Codice di procedura civile (c.p.c.) che distingue tra:
In sostanza, sono previsti, un regime di assoluta impignorabilità per i crediti volti a soddisfare esigenze vitali o particolari bisogni dell'esecutato (si tratta dei crediti aventi a oggetto sussidi di povertà, maternità, malattia o funerali) e un regime di impignorabilità parziale, nell'ambito del quale sono contemplati differenti condizioni e limiti in base alla specifica natura del credito o della somma da pignorare.
Ai sensi dell’articolo 545, secondo comma, del c.p.c. sono impignorabili in modo assoluto i “crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza”.
Conseguentemente, la Circolare precisa che sono da considerarsi impignorabili le somme erogate dall’Inps per prestazioni a titolo di malattia (compresa la malattia in favore dei lavoratori marittimi e la malattia e la degenza ospedaliera in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata), maternità, paternità, nonché quelle collegate ai congedi parentali, alle prestazioni antitubercolari, ai permessi e ai congedi straordinari per assistenza ai disabili.
Tali crediti possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, in caso di debiti verso l’Inps derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive (articolo 69 della legge n. 153/1969).
Tra i crediti parzialmente pignorabili rientrano, oltre ai crediti alimentari, anche i crediti retributivi.
A riguardo, l’Inps fa presente che le norme sui limiti alla pignorabilità delle retribuzioni e degli emolumenti a essa assimilati, di cui all’articolo 545 del c.p.c., trovano applicazione anche per i crediti derivanti da somme e indennità per prestazioni previdenziali sostitutive della retribuzione (ad esempio, la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, la indennità di maternità, etc.), dal momento che garantiscono al lavoratore in particolari condizioni, sotto il profilo delle tutele assicurate dall’articolo 38 della Costituzione, i mezzi di sussistenza adeguati a fare fronte alle esigenze di vita.
In tale contesto, la pignorabilità è, quindi, consentita:
| 1 | per i crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato; |
|---|---|
| 2 | per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai Comuni e per ogni altro credito nella misura di un quinto. |
Si configura, dunque, la regola di carattere generale per cui le somme aventi natura di reddito da lavoro possono essere pignorate fino a un quinto del loro importo, fatta salva la possibilità di disporre da parte del giudice una diversa misura per i crediti alimentari, dovendosi in tali casi dare esecuzione al provvedimento autorizzato. Infatti, l'espropriazione di crediti per cause di alimenti richiede, come condizione di efficacia del pignoramento, l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, che deve contenere l'indicazione della misura entro la quale può avvenire il pignoramento del credito alimentare.
In caso di simultaneo concorso delle cause di credito, la quota pignorabile può estendersi fino alla metà del complessivo ammontare del credito.
Per quanto riguarda il regime applicabile alla liquidazione anticipata della NASpI, la Circolare, richiamando la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Torino, sent. n. 2859 del 14 maggio 2024; Corte costituzionale, sent. n. 194 del 14 ottobre 2021; Cassazione sez. Lav. sent. n. 24951 del 15 settembre 2021; Cassazione Sez. Lav. sent. n. 7470 del 19 marzo 2020), chiarisce che le somme percepite a tale titolo non soggiacciono ai limiti di pignorabilità dei redditi da lavoro e assimilati, in quanto perdono la natura di prestazione a sostegno del reddito, assumendo quella di incentivo all’autoimprenditorialità e sono, dunque, pignorabili fino a concorrenza del credito.
In linea di massima, le trattenute operate a titolo di pignoramento presso terzi devono essere effettuate sulla prestazione netta spettante al debitore pignorato, titolare della prestazione, dopo che sulla stessa, quindi, siano state applicate le ritenute fiscali.
A questa regola generale fanno eccezione gli assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Tali assegni periodici, infatti, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR, sono oneri deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo. Parallelamente, tale importo costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera i), del TUIR, per il coniuge che lo percepisce e, di conseguenza, la trattenuta per il pignoramento va applicata sul lordo della prestazione.
In base alla normativa contenuta nel D.P.R. n. 602/1973, l’Agente della Riscossione ha la possibilità di agire in via stragiudiziale per la riscossione dei propri crediti, procedendo con l’intimazione diretta nei confronti del soggetto terzo presso cui il debitore vanti un credito.
Ai sensi dell’articolo 72-ter del citato D.P.R., le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’Agente della Riscossione in misura pari a:
Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del c.p.c. se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.
Di conseguenza, in caso di pignoramento per conto dell’Agente della Riscossione i limiti che si applicano sono i seguenti:
Gli importi soglia individuati dalla norma devono essere intesi come riferiti all’importo netto in pagamento, vale a dire al netto dell’imposizione fiscale già calcolata sulla prestazione.
Il recupero delle somme indebitamente corrisposte per prestazioni erogate ma non dovute viene effettuato mediante compensazione sugli arretrati e/o mediante trattenuta sulle prestazioni in corso di pagamento.
A riguardo, la Circolare precisa che il limite di pignorabilità è disciplinato dall’articolo 69 della legge n. 153/1969, norma prevalente in quanto lex specialis rispetto all’articolo 545 del c.p.c.
Pertanto, le prestazioni previdenziali non pensionistiche cedibili, sequestrabili, pignorabili per debiti verso l’Istituto possono essere così elencate:
Ne consegue che, per il recupero dei propri crediti l’Istituto può effettuare un prelievo diretto sugli eventuali crediti derivanti dalle suddette prestazioni di cui il soggetto debitore sia beneficiario e che, fermo restando il limite di un quinto stabilito dal citato articolo 69 della legge 153/1969, non rilevano le limitazioni previste dall’articolo 545, secondo comma, del c.p.c. in ordine all’impignorabilità dei sussidi di maternità e malattia.
Permane, invece, il limite nell’applicazione delle trattenute per il recupero degli indebiti sui crediti erogati a titolo di trattamenti di famiglia stabilito dall’articolo 24 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (TUAF). Pertanto, i crediti da assegni per il nucleo familiare/assegni familiari possono subire una trattenuta pari a un quinto della somma spettante solo ai fini del recupero di indebiti della stessa natura.
Le indennità di maternità e malattia sono sempre impignorabili?
Secondo l’art. 545 c.p.c., le indennità di maternità e malattia sono in linea generale impignorabili in modo assoluto. Tuttavia, se il debitore ha un debito verso l’INPS stesso (es. indebiti percepiti o omissioni contributive), l’INPS può trattenere fino a un quinto dell’importo (art. 69 L. 153/1969).
L’anticipazione NASpI può essere pignorata?
Diversamente dall’erogazione della NASpI in via ordinaria, l’anticipazione NASpI perde la natura di sostegno al reddito e diventa un incentivo all’autoimprenditorialità. Per questo motivo, non gode di limiti alla pignorabilità e può essere aggredita fino al totale del credito vantato dal creditore.
Quali sono i limiti al pignoramento quando procede l’Agente della Riscossione?
In caso di pignoramento per conto dell’Agente della Riscossione si applicano i seguenti limiti:
Una lavoratrice disoccupata da tre mesi, percepisce una NASpI mensile di 1.000 euro.
Ha un debito di 3.500 euro nei confronti di una banca, che ha ottenuto dal tribunale un decreto ingiuntivo e ha notificato all’Inps un atto di pignoramento presso terzi.
In questo caso l’Inps può eseguire il pignoramento sulla NASpI entro il limite di un quinto, pari, nell’ipotesi prospettata, a 200 euro mensili, ossia un quinto di 1.000 euro.
(prezzi IVA esclusa)