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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 21 del 17 luglio 2014, ha chiarito che i fondi di solidarietà bilaterali previsti dalla Riforma Fornero (art. 3, c. 4 e ss., L. n. 92/2012) sono previsti solo per le imprese che hanno un organico superiore a 15 dipendenti e che non siano assoggettate a cig e/o cigs, escludendo di fatto gli studi professionali. Quanto alle condizioni di accesso alle nuove prestazioni, prevalgono le norme della riforma Fornero (Legge n. 92/2012) per cui l'erogazione è subordinata alla sussistenza di risorse all'atto della richiesta, con conseguente divieto per l'INPS di erogare prestazioni in eccedenza.
(prezzi IVA esclusa)