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L’INPS, con il Messaggio n. 20184 dell’11 maggio 2016, ha chiarito quali sono i documenti che devono essere prodotti per consentire l’istruttoria delle domande di prestazioni a carico del Fondi di garanzia INPS del Tfr e della previdenza integrativa ed informa circa le nuove modalità di trasmissione degli stessi. Si ricorda che ai fini della liquidazione del TFR da parte del Fondo, occorre soddisfare determinati presupposti che si elencano di seguito: la cessazione del rapporto (a prescindere dalla causa); l’inadempimento datoriale; la conseguente sussistenza di un credito; l’apertura della procedura concorsuale o, se il datore di lavoro non vi è assoggettabile, il tentativo di esecuzione individuale e, infine, l’assenza di garanzie patrimoniali.
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