Premessa – Ieri mattina si è tenuta la decima edizione dell’attesissimo “Forum Lavoro 2015”, l'evento organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, dedicato quest'anno alle novità in materia lavorativa, contributiva e fiscale introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 e dal Jobs act. Tantissimi sono stati gli argomenti trattati in tema di lavoro: dal contratto a tutele crescenti al Tfr in busta paga, nonché la nuova NASPI, ASDI e disoccupazione collaboratori. Gli esperti hanno trovato spazio anche per parlare della certificazione unica, che debutta quest'anno, sostituendo il Cud, che sta creando forti preoccupazioni tra i consulenti del lavoro perché richiede un maggior numero di informazioni per essere compilata Al riguardo, i CdL hanno chiesto di prendere in considerazione la non applicazione delle sanzioni in questa fase di avvio una loro modulazione, visto che i tempi sono stretti (l’invio scade il 9 marzo 2015) e la qualità del lavoro rischia di essere compromessa.
TFR in busta paga – Partiamo da uno dei temi più caldi dell’incontro di ieri: il Tfr in busta paga. La nuova procedura sperimentale, operativa dal 1° marzo 2014 fino al 30 giugno 2018, prevede la facoltà per il lavoratore di poter richiedere la liquidazione mensile del TFR in busta paga. Sono molte le sfaccettature della procedura esaminate durante il Forum, in particolare l’accesso agevolato al credito per i datori di lavoro e il ricorso a risorse proprie. Nel primo caso, è previsto che si applichino tassi di interesse non superiori a quelli della rivalutazione del Tfr supportati da specifico Fondo istituito presso l’INPS e dallo Stato. Tale Fondo, riservato alle aziende con meno di 50 dipendenti, sarà alimentato da un contributo datoriale pari allo 0,2% dell’imponibile previdenziale. Se invece l’azienda decide di fare ricorso a risorse proprie, è possibile godere delle misure compensative previste dall’art. 10 del D.Lgs. n. 252/.2005. Il beneficio, in tal caso, è riconosciuto indipendentemente dal requisito occupazionale. Altro punto affrontato riguarda l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, che da quest’anno contiene una novità importante. Infatti, la Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) all’art. 1, c. 623 dispone l’aumento dall’11% al 17% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva da versare in acconto (codice tributo 1712) e a saldo (codice tributo 1713) rispettivamente entro il 16 dicembre dell’anno cui si riferisce la rivalutazione ed entro il 16 febbraio dell’anno successivo. L’aumento, si badi bene, si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015. Quindi il saldo dell’imposta sostituiva calcolato sulle rivalutazioni maturate nel 2014, in scadenza il prossimo 16 febbraio 2015, sarà calcolato applicando l’aliquota dell’11%.
Novità di inizio anno – Nel corso del Forum, sono state analizzate alcune novità di inizio anno; stiamo parlando in particolare del bonus bebè, dei buoni per famiglie numerose e dei contratti di solidarietà per i quali il governo studia alcune correzioni. Iniziando dal bonus bebè, la Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) all’art. 1, c. 125-129 ha previsto un assegno mensile, pari a € 960 per ogni figlio nato o adottato nel periodo compreso tra il 01/01/2015 e il 31/12/2017, al fine di incentivare e contribuire alle spese per il mantenimento dei figli. L’assegno, in particolare, viene erogato ai genitori: cittadini italiani o comunitari oppure extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo ex art.9 D.L. N.286/1998; il cui nucleo familiare possieda un reddito ai fine ISEE non superiore a € 25.000 annui. L’importo è raddoppiato qualora il reddito ai fine ISEE non sia superiore ai € 7.000 annui. Sul punto si è precisato che l’assegno, avente cadenza mensile, decorre dal mese di nascita o adozione e spetta sino al compimento del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione. La somma, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e nemmeno ai fini della verifica del reddito per l’assegnazione del “bonus 80 euro”. Per ottenere l’assegno occorre presentare apposita domanda all’INPS, il quale dovrà emanare entro il 31 dicembre 2015 le modalità operate mediante Dpcm. Altro bonus introdotto da quest’anno dalla manovra finanziaria è quello riservato alle “famiglie numerose” (art. 1, c. 130). Infatti, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli è prevista per il 2015 e nel limite di 45 milioni di euro l’erogazione di buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari: con almeno 4 figli minori; che possiedano un reddito ai fine ISEE non superiore a € 8.500,00 annui. L’importo complessivo del beneficio per ciascun nucleo familiare e le disposizioni attuative saranno stabiliti con apposito Dpcm. Quanto ai contratti di solidarietà riservato alle aziende in CIGS, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2015 oppure in essere a detta data, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale è pari al 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione oraria di cui all’art.6, comma 3 D.L. n.510/1996 al netto dell’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti del 5,84%. L’ammontare del trattamento di integrazione salariale viene corrisposto dall’Inps e non è prevista l’applicazione dei massimali applicabili alle altre integrazioni salariali. Si tenga presente che negli anni 2010-2011-2012-2013 l’integrazione di cui sopra era pari all’80%, mentre per il periodo di competenza dell’anno 2014 è stata del 70%.
Sgravio contributivo – Gli esperti hanno trovato spazio anche per parlare delle nuove disposizioni agevolative introdotte in tema di assunzione a tempo indeterminato. Infatti, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 sono previsti importanti esoneri contributivi. Al Forum è stato precisato che le riduzioni si applicano a tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro del settore agricolo (tuttavia, per quest’ultimo settore sono previste specifiche limitazioni dal comma 119), e gli studi professionali. Sul punto, inoltre, è sorto il dubbio se si tratta di una “agevolazione contributiva” o di una “riduzione strutturale del costo del lavoro”. Certo è che lo sgravio è libero da ogni vincolo derivante da norme comunitarie. Quanto alla misura dell’esonero, pari a un massimo di 8.060 euro annui per un periodo non superiore a 36 mesi, si è discusso sul fatto se anche i lavoratori a tempo parziale conservano tale limite. Mentre sulle condizioni per accedere allo sgravio è stato precisato che: i lavoratori nei sei mesi precedenti alla data di assunzione, non devono risultare occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro; l’esonero spetta una sola volta all’interno della stessa azienda; per i dipendenti presenti in azienda da ottobre a dicembre 2014 a tempo indeterminato non è mai possibile fruire dell’esonero.