11 dicembre 2013

Forze armate. Chiarimenti sulla base imponibile contributiva

La base imponibile contributiva deve tener conto della parte retributiva maggiorabile del 18%

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 20238 di ieri, ha fornito utili chiarimenti in merito alle modalità applicative della disposizione contenuta nell’art. 3, c. 7 del D.Lgs. n. 165/1997, ossia come si determina il montante individuale dei contributi del personale militare delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tal proposito è stato specificato che le voci ricomprese nella base imponibile su cui calcolare la maggiorazione, corrisponde alla retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata, comprensiva della 13° mensilità, delle competenze accessorie per la parte eccedente il 18% e, qualora spettanti, degli scatti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n.165/1997.

La normativa – In particolare la questione riguarda l’art. 3, c. 7 del D.Lgs. n. 165/1997, il quale prevede che il personale militare delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono determinare il montante individuale dei contributi con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Mentre per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.

Chiarimenti INPS – I chiarimenti dell’INPS, volti a dissipare ogni dubbio, riguardano le voci ricomprese nella base imponibile su cui calcolare la maggiorazione. In particolare, è stato precisato che la stessa corrisponde alla retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata, comprensiva della 13° mensilità, delle competenze accessorie per la parte eccedente il 18% e, qualora spettanti, degli scatti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n.165/1997. L’Istituto previdenziale tiene a precisare altresì che, qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento accessorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18%.

Dirigenti polizia di Stato – Infine, utili chiarimenti arrivano anche nei confronti del personale Dirigente e Direttivo della Polizia di Stato in servizio al 25 giugno 1982. Per questi ultimi, che siano destinatari anche solo in parte del sistema di calcolo contributivo, non troveranno più applicazione i benefici di cui al comma 3 dell’articolo 27del D.Lgs. n. 344/2000 (c.d. 4 scatti e riliquidazione della pensione per effetto degli aumenti del pari qualifica in attività di servizio fino ai 65 anni), bensì il comma 4 del medesimo articolo 27. Tale disposizione prevede l’applicazione del coefficiente di trasformazione relativo al 65° anno di età al montante contributivo individuale e l’incremento di cui all’articolo 3, comma 7 del D.Lgs 165/1997.
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