29 agosto 2025

Riduzione IRPEF e delle addizionali 2025 per il comparto Sicurezza

Risparmio fiscale fino a 458,50 euro per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate in servizio con reddito 2024 non superiore a 30.208 euro

Autore: Redazione Fiscal Focus
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2025 (serie Generale n. 199), il DPCM 24 luglio 2025, con cui viene definita la riduzione dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
La riduzione, in particolare, si applica al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2025, che ha percepito nell’anno 2024 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a euro 30.208.

Importo della riduzione

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del Comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 458,50 euro.

Modalità di applicazione

Il sostituto di imposta applica la riduzione d’imposta in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell’anno 2025 e fino a capienza della stessa. Nel caso in cui la riduzione non trovi piena capienza sull’imposta lorda determinata secondo l’articolo 11 del TUIR (D.P.R. 917/1986), l’importo residuo potrà essere detratto dall’imposta dovuta su retribuzioni corrisposte nello stesso anno, soggette a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 del medesimo TUIR.

Ai fini dell’applicazione della misura, il Decreto precisa che per trattamento economico accessorio devono intendersi le voci retributive individuate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione relativi al personale interessato, nonché quelle indicate agli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del D.lgs. n. 66/2010.
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