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Premessa - A prevalere sulla disciplina del Durc, con specifico riferimento alle gare d’appalto per il quale il certificato viene emesso, è sempre la legge e non le circolari che si pongano in contrasto con essa. A renderlo noto è il Consiglio di Stato, sezione III, con l'ordinanza 23 aprile 2013, n. 1467 risolvendo così definitivamente la questione.
La vicenda – La vicenda riguarda un’impresa che si oppone all’aggiudicazione di una gara d’appalto, evidenziando tra i motivi del proprio ricorso l'invalidità del Durc, in quanto si riferiva a una procedura di gara diversa da quella per la quale venne utilizzato. L’appellante per far valere le proprie ragioni si era basata su una serie di interpretazioni, fornite con circolari INAIL del 5 febbraio 2008, n. 7, del Ministero del Lavoro dell'8 ottobre 2010, n. 35 e infine dell'INPS con data 17 novembre 2010, n. 145.
La sentenza - Considerata l’incongruità delle suddette circolari con i principi di semplificazione dell'azione amministrativa, in quanto induce a dover emettere nuovi certificati, pur essendovene operanti e in corso di validità altri che abbiano già attestato la situazione contributiva dell'impresa, i giudici hanno respinto l’appello. In pratica, viene evidenziato il fatto che non esistano norme primarie che prescrivano il Durc come documento necessario a cui riferirsi per la partecipazione alle specifiche gare d’appalto; mentre disposizioni contenute in circolari, invocate dall'appellante, non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem. Pertanto, va da sé che le circolari non possono andare oltre la funzione di illustrare il contenuto delle norme, senza poter in qualche modo andare oltre lo spazio riservato al legislatore, introducendo contenuti differenti rispetto a quelli previsti dalla leggi.