30 giugno 2015

Garanzia Giovani. Bonus a maglie larghe

Cumulabile il bonus Garanza Giovani con lo sgravio contributivo triennale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Ok al bonus Garanzia Giovani in caso di assunzione a scopo di somministrazione. Nell’ipotesi di ammissione al bonus occupazionale, l’agenzia di somministrazione deve detrarre dal costo del lavoro addebitato all’utilizzatore l’importo riconosciuto. Inoltre, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta quindi l’onere della dichiarazione.

A darne notizia è stato l’INPS con la circolare n. 129/2015.

Programma Garanzia Giovani
– Si ricorda che il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, è rivolto esclusivamente ai giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti “NEET” (Not [engaged in] Education, Employment or Training), cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati né inseriti in un percorso di formazione. Mentre i destinatari dell’incentivo, il cui importo è differenziato in base alle classi di profilazione, sono tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che assumano - senza esservi tenuti - giovani registrati nel portale “Garanzia Giovani” (www.garanziagiovani.gov.it).

L’incentivo, in particolare, spetta per le assunzioni a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - di durata pari o superiore a sei mesi. L’agevolazione, inoltre, spetta nei seguenti casi: rapporti di lavoro subordinati instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro; rapporti a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale; rapporto di lavoro che si svolge al di fuori della provincia di competenza del Centro per l’Impiego o dell’ambito territoriale di accreditamento del soggetto privato, responsabile dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei confronti dello specifico giovane; rapporti di lavoro con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD).
Per i rapporti a tempo determinato l’incentivo spetta a condizione che la prestazione si svolga “senza soluzione di continuità” per il periodo minimo di sei mesi.
Sono esclusi dall’incentivo i rapporti di: apprendistato; lavoro domestico; intermittente; ripartito e accessorio.

Bonus ampliato - In tale contesto, di particolare importanza sono stati i Decreti Direttoriali del 23 gennaio e del 28 maggio 2015; il primo dei quali ha ampliato la sfera delle tipologie contrattuali incentivabili anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato di mestiere) nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi.
Rimane invece esclusa la possibilità di godere del bonus per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per l’apprendistato di alta formazione e ricerca e per i rinnovi dei contratti a termine.
Il bonus riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi.
Nelle ipotesi in cui la durata del rapporto inizialmente concordata sia invece inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.

Facciamo un esempio. ALFA stipula un contratto di apprendistato professionalizzante con il lavoratore Tizio, a cui è attribuita la classe di profilazione “3-ALTA”; il contratto prevede una durata del periodo di formazione che va dall’1.01.2015 al 31.03.2016. ALFA sarà ammesso all’incentivo nella misura di euro 4.500 (poiché il rapporto ha durata superiore a 12 mesi, al datore di lavoro spetterà il bonus riconoscibile per il rapporto a tempo indeterminato).

Con riferimento invece, alle ipotesi di proroghe dei rapporti, il beneficio può essere riconosciuto se la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi. Inoltre, nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quanto già autorizzato per i primi sei mesi.
Pertanto, nell’ipotesi in cui il rapporto raggiunga la durata minima necessaria al fine del riconoscimento del bonus occupazionale – pari a sei mesi - solo in seguito alla proroga, il datore di lavoro potrà richiedere l’incentivo per il rapporto complessivamente inteso.

Facciamo un esempio. ALFA assume Tizio – avente una classe di profilazione MOLTO ALTA - a tempo determinato dal 15.07.2014 al 14.10.2014; ad ALFA non spetta alcun bonus, perché il rapporto dura meno di sei mesi. Alla scadenza programmata, il rapporto viene prorogato fino al 14.11.2014. Poiché neanche con la proroga il rapporto - complessivamente considerato - raggiunge la durata minima di sei mesi, ad ALFA non spetta alcun bonus per l’assunzione effettuata.

Nell’ipotesi in cui, invece, venga prorogato un rapporto a tempo determinato per il quale sia stato già autorizzato l’incentivo, si ha diritto a un eventuale secondo incentivo pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto complessivamente inteso (dalla data di inizio del rapporto alla data della fine della proroga) e l’importo già fruito per il tempo determinato; in tal caso si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione del primo incentivo.

Esempio. ALFA assume Tizio – avente una classe di profilazione MOLTO ALTA - a tempo determinato dal 15.07.2014 al 14.02.2015. Alla scadenza programmata, il rapporto viene prorogato fino al 14.03.2015. Ad ALFA spetta il bonus di 2.000 euro per l’assunzione a tempo determinato; per la proroga di un mese non ha diritto al riconoscimento di ulteriori benefici.

Casi di cumulabilità – Il bonus occupazionale, inoltre, è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e, senza limitazioni, con l’esonero contributivo triennale per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 1, c. 118 e ss. della L. n. 190/2014).
Il bonus occupazionale è invece cumulabile nel limite del 50% dei costi salariali con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro, tra cui si ricordano:
• l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività;
• l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori;
• l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi;
• l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età;
• l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli limitatamente agli operai agricoli;
• l’incentivo previsto per l’assunzione di apprendisti di cui all’art. 22 del L. 183/2011, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.
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