Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza, con la nota n. 35237/2015, riepiloga le novità introdotte dal D.Lgs. n. 151/2015 all’art. 22 in materia di maxisanzione per lavoro nero, riformulando quanto precedentemente contenuto nell’art. 3, co. 3 del D.L. n. 12/2012, convertito nella L. n. 73/2012. Innanzitutto, è stato specificato che la maxisanzione si applica in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ai competenti Centri per l’impiego da parte del lavoratore privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico.
La nuova normativa, in particolare, introduce uno scaglionamento degli importi sanzionatori che vengono così rideterminati:
Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa.
Tuttavia, la maxisanzione non si applica laddove:
A tal proposito, si ricorda che l’unica documentazione ritenuta idonea ad escludere l’applicazione della maxisanzione è quella comprovante l’assolvimento degli obblighi di natura contributiva (DM10, EMENS e UniEmens).
Altra novità estremamente importante è la reintroduzione della diffida per le violazioni in relazione alle quali si applica la maxisanzione, ad eccezione quindi delle violazione considerate “non sanabili”. Più in particolare, il trasgressore può regolarizzare la propria posizione con riferimento ai lavoratori in nero ancora in forza all’atto dell’accesso ispettivo, provvedendo entro il termine di 120 giorni dalla notifica del “verbale unico di accertamento e notificazione, a porre in essere tutti i seguenti adempimenti:
Qualora, invece, il comportamento illecito riguardi i casi di impiego di lavoratori per i quali non è stata effettuata la preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego - non più in forza presso il datore di lavoro all'atto dell'accesso ovvero regolarmente occupati presso il medesimo datore di lavoro per un periodo successivo a quello prestato "in nero" – il termine entro cui poter "sanare" l'illecito è di 45 giorni dalla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione.
In caso di contestazione della "maxisanzione" sono esclusi: