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Premessa – La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1098 depositata il 26 gennaio scorso, ha posto la parola fine alle continue controversie tra l’INPGI ed i suoi assistiti circa la possibilità o meno del cumulo tra pensione e altri redditi. In sostanza, la Cassazione ha espressamente stabilito la facoltà per i giornalisti iscritti alle forme pensionistiche dell’INPGI di cumulare senza limiti il trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Inoltre, la Corte afferma che l’INPGI è una forma di assicurazione sostitutiva all’Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria), pertanto bisogna applicare le stesse regole dell’INPS quando ciò sia previsto dalla legge, come nel caso di specie.
La vicenda – La sentenza, destinata a segnare un definitivo spartiacque alle continue controversie dell’INGI, riguarda un giornalista milanese che, andato in pensione di anzianità il 1° novembre del 2000, aveva stipulato qualche mese più tardi un contratto di co.co.co., percependo di conseguenza un reddito da lavoro dipendente. Pertanto, l’INPGI ha provveduto immediatamente, in prima battuta a decurtare la pensione del 50%, e successivamente a sospenderla del tutto in seguito all’assunzione come lavoratore dipendente, innescando di conseguenza il ricorso del suo ex assistito.
Chiarimenti preliminari – La Corte di Cassazione, in via preliminare, effettua un distinguo tra l’INPGI e gli altri enti di assistenza dei professionisti, in quanto il primo iscrive lavoratori dipendenti, sostituendosi all’INPS in tutto e per tutto, mentre gli altri si rivolgono a lavoratori autonomi e pertanto hanno “maggiore autonomia e quindi una più ampia facoltà di discostarsi dal regime generale”. Inoltre, mentre l’INPGI attinge a risorse statali, circostanza che l’”attrae al regime generale” INPS, le altre casse professionali ne sono totalmente fuori e pensano da sé al proprio equilibrio finanziario.
La sentenza – Alla luce dei chiarimenti su citati, la Corte di Cassazione ha stabilito espressamente che l’INPGI, in quanto fondo sostitutivo, deve ricalcare la disciplina generale dell’INPS e non invece quella degli altri fondi privatizzati che non gestiscono forme di previdenza sostitutive. Pertanto, sulla base della L. 133/2008, che prevede l’eliminazione dei limiti del cumulo tra pensionati e redditi da lavoro, i pensionati iscritti all’INPGI hanno la possibilità di cumulare senza limiti la pensione con la retribuzione.