Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa – Il datore di lavoro può fruire al massimo di dieci incentivi per le stabilizzazioni a tempo indeterminato e di altri dieci incentivi per le assunzioni a tempo determinato di uomini under 30 e donne di qualunque età. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 8820/2013, illustrando ai datori di lavoro le modalità di fruizione dell’incentivo introdotto dal D.M. 5 ottobre 2012.
L’incentivo - Al fine di promuovere, in via straordinaria, l'occupazione dei giovani e delle donne nel peculiare contesto dell'attuale fase economica, incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili, il Ministero del Lavoro ha attivato il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione individuando, per l'anno 2012 e 2013, gli interventi straordinari in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età. In particolare, si tratta di una misura straordinaria, a contenuto meramente economico, che può contare su risorse finanziarie di oltre 230 milioni di euro (196.108.953 euro per l’anno 2012 e 36.000.000 euro per l’anno 2013).
Importi - L’agevolazione è modulata in ragione del diverso intervento realizzato in favore dell’occupazione. Nel dettaglio, in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, ovvero per ogni stabilizzazione di rapporti di lavoro nella forma di co.co.co. anche nella modalità di progetto o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro sarà riconosciuto un importo pari a 12.000 euro. Da notare che tali forme di stabilizzazione dovranno riferirsi a contratti di lavoro in essere ovvero cessati da non più di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Come precisato in premessa, ciascun datore di lavoro può trasformare o stabilizzare massimo 10 lavoratori, ciò significa che può fruire di un contributo massimo di 120 mila euro. Mentre per le assunzioni con contratto a tempo determinato l’incentivo risulta così determinato: € 3.000 (per ogni assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi); € 4.000 (per ogni assunzione a tempo determinato di durata superiore a 18 mesi); € 6.000 (per ogni assunzione a tempo determinato di durata superiore a 24 mesi).
Aziende che operano mediante Uniemens – Per le aziende che operano con il sistema Uniemens i sistemi informativi dell’INPS attribuiranno alle posizioni contributive interessate il codice autorizzazione “2T”, che assume il significato di “Datore di lavoro ammesso all’incentivo straordinario, di cui al DM 5 ottobre 2012”. In particolare, tale codice verrà attribuito per i mesi di giugno, luglio e agosto 2013. Mentre i datori di lavoro autorizzati, dal proprio canto, dovranno verificare – accedendo al Cassetto previdenziale - che le posizioni contributive interessate siano state effettivamente aggiornate con il codice “2T”. Qualora il codice non sia stato attribuito, il datore di lavoro dovrà inviare una segnalazione alla sede INPS territorialmente competente, mediante la funzionalità “contatti” del Cassetto. A questo punto, la sede verificherà se la mancata attribuzione del codice dipenda da una preesistente anomalia dell’inquadramento aziendale o meno. Il beneficio potrà essere fruito mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti per i mesi di giugno, luglio e agosto 2013, esponendo l’importo a credito nell’Uniemens secondo le seguenti modalità:
- valorizzazione nell’elemento “CausaleACredito” di “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”, del nuovo codice causale “L430”, avente il significato di “Incentivo straordinario per l’assunzione di donne o giovani, ai sensi del DM 5 ottobre 2012 e dell’art. 24, co. 27, dl 6.12.2011, n. 201, conv. con modd., con l. 22.12.2011, n. 214”;
- indicazione nell’elemento “SommaACredito” dell’importo del beneficio spettante.
Se, invece, l’INPS decide che i benefici non spettano al datore di lavoro richiedente, quest’ultimo dovrà restituire le somme indebitamente conguagliate secondo le seguenti modalità:
- valorizzazione nell’elemento “CausaleADebito” di “AltrePartiteADebito” di “DenunciaAziendale” del nuovo codice causale “M430“ avente il significato di “Restituzione Incentivo straordinario per l’assunzione di donne o giovani, ai sensi del DM 5 ottobre 2012 e dell’art. 24, co. 27, dl 6.12.2011, n. 201, conv. con modd., con l. 22.12.2011, n. 214”;
- indicazione nell’elemento “SommaADebito” l’importo da restituire.
Aziende che operano mediante DMAG – Per quanto riguarda invece i datori di lavoro che operano con il sistema DMAG, l’incentivo spettante sarà reso disponibile sulla posizione contributiva del datore di lavoro alla prima emissione utile. Successivamente, le aziende ammessi al beneficio potranno richiedere l’importo loro dovuto, sia a titolo di rimborso che a titolo di compensazione sui contributi a debito, eventualmente relativi anche ai trimestri successivi. A tal fine il datore di lavoro ammesso all’incentivo straordinario dovrà presentare istanza telematica, specificando se chiede il rimborso o la compensazione e - nel campo “note” - che si tratta di incentivo per giovani e donne.