Il 23 settembre 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 il Decreto Ministeriale del 9 luglio 2015 (articolo unico), recante la “determinazione, per l'esercizio finanziario 2015, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro”. In particolare, gli importi individuati nel suddetto decreto coprono esclusivamente gli eventi infortunistici verificatisi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.
Gravi infortuni sul lavoro – Come è noto, il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'art. 1, c. 1187, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 2, c. 534, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga una prestazione una tantum al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro. Da precisare che la prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari del lavoratore. Per poter ottenere il beneficio è necessario presentare l’istanza a mano, oppure inviarla a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 40 giorni dalla data del decesso, da uno solo degli aventi diritto alle sedi competenti per territorio dell'Istituto presso cui il lavoratore deceduto era assicurato. Nel caso di lavoratori non assicurati, le istanze devono essere inviate all'IPSEMA, per i superstiti dei lavoratori occupati nel settore marittimo e aereo, o all'INAIL.
Importo delle prestazione – Al riguardo, è importante precisare che i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro devono seguire la disciplina individuata nel Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008. Ciò detto, per gli eventi infortunistici verificatesi tra il “1° gennaio-31 dicembre 2015”, gli importi si differenziano in base alle seguenti quattro tipologie:
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