15 novembre 2013

Gravi lesioni al dipendente. Scattano le sanzioni interdittive

In caso di lesioni gravi al dipendente si applicano obbligatoriamente le sanzioni interdittive

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Qualora l’impresa sia responsabile di gravi lesioni arrecate al dipendente occorre necessariamente sospendere l’attività; ciò in quanto le sanzioni interdittive non sono facoltative, ma devono essere necessariamente applicate. A stabilirlo è la corte di Cassazione con la sentenza n. 42503/2013.

Il caso – La vicenda riguarda un operaio che nello svolgimento dell’attività aveva riportato l'amputazione di un dito della mano. A seguito dell’infortunio il Tribunale di Ancona aveva applicato una multa al datore di lavoro colpevole di lesioni colpose ai danni dell’operaio, avendo consentito a quest’ultimo di operare con un trapano privo di dispositivo automatico di blocco per la durata di due mesi. L’accusa avanzata è quella di sanzione interdittiva (art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001), ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Di contro, la società ricorrente aveva affermato l’erronea applicazione delle citate sanzioni interdittive in quanto, secondo la tesi da essa sostenuta, nella fattispecie ricorrevano le circostanze di esclusione di cui all'art. 17, lett. a), b),c), del D.Lgs. n. 231/2001, vale a dire: "[...] a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca". Inoltre, la società sosteneva l’eccessività della sanzione irrogata, per il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 12, c. 2, lett. a), avendo l’ente risarcito integralmente il danno, eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

La sentenza – I giudici della Suprema Corte danno ragione al dipendente. In particolare, stabiliscono che nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 590, c. 3, del codice penale - commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2 su citato per una durata non superiore a sei mesi. Ne consegue che in caso di commissione di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, le sanzioni interdittive devono essere applicate obbligatoriamente, così come legittimamente applicate dal giudice nella fattispecie in esame.
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