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Premessa - L’INPDAP, con la circolare n. 22 diffusa in data 28 dicembre 2011, ha fornito un quadro di sintesi della normativa in materia di congedo biennale retribuito per assistere i portatori di handicap grave. In particolare, l’Istituto chiarisce che l’indennità spettante è pari all’ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. Inoltre, essa può essere concessa una sola volta nell’arco della vita lavorativa per un periodo non superiore ai due anni.
I soggetti interessati - I soggetti che hanno diritto alla fruizione del congedo in ordine di priorità, sono:
1. il coniuge della persona gravemente disabile, qualora convivente con la stessa;
2. i genitori, naturali o adottivi;
3. il figlio convivente del soggetto disabile grave;
4. i fratelli e le sorelle.
Soggetti esclusi dal beneficio - Non hanno diritto al congedo straordinario, pur assistendo, in convivenza, un familiare con handicap grave:
- i nipoti;
- i generi;
- altri familiari;
in quanto, il congedo non può essere fruito indifferentemente dai familiari in rassegna, ma solo rispettando i criteri su esposti.
I requisiti - Affinché venga concesso il congedo straordinario, occorre che il disabile da assistere sia stato accertato come portatore di handicap in situazione di gravità. Mentre, non è più necessario il requisito dei 5 anni dall’avvenuto riconoscimento della situazione di handicap grave. Permane, invece, l’altra condizione, cioè che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.
Le modalità di fruizione - Il beneficio deve essere concesso dal datore di lavoro entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato, e non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa. Pertanto, non è possibile per lo stesso lavoratore, che ha già usufruito del congedo biennale retribuito, richiedere un altro congedo non retribuito, o viceversa. Inoltre, esso è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Ai fini della frazionabilità, tra un periodo e l’altro di fruizione, è necessaria, affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, i sabati e le domeniche, l’effettiva ripresa del lavoro.
L’importo erogabile - Per quanto riguarda l’importo dell’indennità erogabile, essa corrisponde all’ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. Mentre, l’indennità al lordo della relativa contribuzione, spetta fino all’importo complessivo annuo pari a € 44.276,33, ed è applicabile anche agli iscritti INPDAP. Pertanto, il suddetto limite, valevole per l’anno 2011, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell’indennità erogabile al lordo della contribuzione, riferita sia alla quota a carico dell’Ente datore di lavoro che quella a carico del lavoratore, dovuta dalla Gestione previdenziale di riferimento.