12 luglio 2012

Il contratto a progetto dopo la riforma

Per avviare un contratto di co.co.pro. è essenziale identificare un progetto specifico
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa –Fra le fattispecie contrattuali su cui è intervenuta la riforma del lavoro, il contratto a progetto è uno di quelli su cui si è particolarmente concentrata l’attenzione del legislatore. Al riguardo, il Ministero del welfare, Elsa Fornero, ha dichiarato che gli interventi “vanno nella direzione di una razionalizzazione dell’istituto, al fine di evitarne utilizzi impropri in sostituzione di contratti di lavoro subordinato. Tale obiettivo è perseguito prevedendo disincentivi, tanto normativi quanto contributivi”. Vediamone i principali aspetti.

Il progetto specifico – Innanzitutto la riforma interviene sulla disposizione del progetto e sul programma, prevedendo che il rapporto di collaborazione non può più essere riferito a un programma di lavoro o ad una fase, bensì è necessario che il contratto identifichi un progetto specifico. In particolare, a decorrere dal 18 luglio 2012, è necessario che il progetto: sia funzionalmente indirizzato a un determinato risultato finale, che deve essere indicato nel contratto individuale stipulato fra le parti; non consista in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente; non comporti lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;deve indicare il risultato finale che si intende conseguire; salvo che per prestazioni di elevata professionalità, l’attività non sia resa con modalità analoghe a quelle svolte dai dipendenti del committente.

Sostegno al reddito per gli autonomi –Come è noto,l’art. 19 del D.L. n. 185 del 29 novembre2008 ha previsto, informasperimentale, ilpagamento di una somma"una tantum" a favore deicollaboratoria progetto iscrittiesclusivamente alla gestione separata. Ora la misura è stata prorogata dalla riforma del lavoro anche per l’anno 2012. Tuttavia, per fruire dell’indennità è necessario che: il collaboratore abbia operato,nell’anno precedente, in regime di monocommittenza;abbia conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a 20mila euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat;con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la Gestione separata INPS almeno una mensilità;abbia avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la Gestione separata. L’indennità è pari a un’importo del 5% del minimale annuo di reddito su cui si pagano i contributi di all’art. 1, c. 3 L. n. 233/1999 moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Invia transitoria per gli anni 2013, 2014 e2015 l’importo dell’indennità è elevato al 7% del minimale annuo.

Il compenso
– Per quanto riguarda il compenso da corrispondere al collaboratore, si dispone che esso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. In particolare,nella riforma viene ora previsto che il corrispettivo non possa essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo aquello del collaboratore a progetto.

Aumento dell’aliquota contributiva
–Altra novità importante riguarda l’incremento graduale, a partire dal 2013, dell’aliquotacontributiva IVS degli iscritti alla Gestione separata dell’INPS, dall’attuale 27% al 33% nel 2018, equiparandola così ai lavoratori subordinati. Mentre per coloro che sono iscritti ad altra gestione/titolari di trattamento pensionistico, l’aliquota si attesterà, nel 2018, al 24%.

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